Bando di Concorso per il reclutamento di Insegnati di Religione Cattolica

Bando di concorso DDG n. 1327 e 1328 del 29/05/2024LINK

Con il DDG 1327 e 1328 del 29/05/2024, il MIM ha chiesto l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali straordinarie relative ai DOCENTE IRC per complessivi 4.500 posti nella scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Posti Infanzia e Primaria

Titoli di qualificazione professionale per la Scuola dell’Infanzia e della Primaria

Posti di Secondaria di I e II grado

Titoli di qualificazione professionale nella suola Secondaria di I e II grado

Requisiti di ammissione

  1. certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’art.3, comma 4, della Legge che richiama il numero 5 lett. a) del Protocollo addizionale all’Accordo di cui alla legge 121/1985, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola per cui si concorre e la stessa dev’essere in possesso del candidato in formato pdf da allegare alla domanda d’iscrizione alle procedure concorsuali nell’apposita sezione;
  2. abbiano svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio effettivamente prestati, anche non consecutivi nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, con il possesso dei titoli di cui al punto successivo; il servizio è utile anche se prestato in ordini e gradi di scuola diversi purché con il possesso dei titoli o delle condizioni personali prescritte.
  3. possesso di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2 e 4.3 dell’Intesa, come specificato nell’Allegato A, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria, e nell’Allegato B, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, precedentemente mostrate.

A quante procedure è possibile partecipare

A seconda dei titoli di accesso posseduti, è possibile partecipare, complessivamente, ad uno degli ordini di scuola, e precisamente a quello indicato nel CERTIFICATO DI IDONEITA’ DIOCESANO rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente.
1. infanzia;
2. primaria;
3. scuola secondaria di primo grado;
4. scuola secondaria di secondo grado;

Modalità di partecipazione

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell’ordinario diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità, indicando la diocesi per cui si concorre e il grado di scuola di cui si possiede la relativa idoneità, valevole sia per la diocesi cui i candidati partecipano sia per il grado di scuola cui ciascuna delle due procedure si riferisce.
Pertanto non si può presentare domanda in altre regioni.

Tempistica

L’istanza di partecipazione di presenta a partire dalle ore 14.00 del giorno 03/06/2024 fino alle ore 23.59 del 01/07/2024.

Modalità

La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente in modalità online attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Contributo di segreteria

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive” nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dall’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.
L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

La prova orale

Il concorso si articola in una prova orale didattico-metodologica. La stessa è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e a quanto previsto dagli Allegati C e D, recanti i programmi di esame per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente.
La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Traccia delle prove orali

Le tracce della prova sono predisposte da ciascuna commissione esaminatrice. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima della prova medesima, secondo le modalità precisate nel bando.
1. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

2. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale.

3. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

4. Conversazione in lingua inglese e idoneità nella scuola primaria

La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Votazione

Le commissioni esaminatrici dispongono di 250 punti, di cui:
1. 100 per la prova orale didattico-metodologica,
2. 100 per l’anzianità di servizio
3. 50 per i titoli di qualificazione professionale.

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, utilizzando i criteri di valutazione previsti:
a) per la procedura concorsuale straordinaria per la scuola dell’infanzia e primaria, dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale riportati negli Allegati E ed F;
b) per la procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale riportati nell’Allegato G.
La commissione assegna ai titoli e all’anzianità di servizio, un punteggio massimo complessivo di 150 punti.

Sanzioni

Il concorrente che contravviene alle disposizioni sopra citate, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Elenco delle d’esame

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet (si accede tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” i cui si può visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione).

Documenti

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame.

Sanzioni per assenza

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale.
A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 7, comma 7, DPR n. 487/1994.

Hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi della Legge 6 agosto 2021, n. 113, articolo 3, comma 4-bis.

Candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia

Ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell’espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.
* Coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale.
* L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso.
* Stante la modalità di espletamento della prova scritta (computer-based), qualora il candidato partecipi per più tipologie di posto e chieda di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà effettuata congiuntamente dalle commissioni costituite competenti per le relative procedure.
* Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

Riserva dei posti

Ai sensi del DPR del 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i, nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
Riserve di legge per invalidi e orfani (e categorie equiparate)
Riserva N, M
– La legge n. 68/99 sancisce il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N), sia per gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M). I beneficiari hanno diritto a una riserva dei posti, 7% riserva N e 1% riserva M a livello provinciale e per singola tipologia di posto, fino al 50% delle assunzioni.

Il calcolo della quota d’obbligo del 7% e dell’1% assume a parametro di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati (e non, quindi, il numero dei posti messi a concorso all’interno della procedura concorsuale).
Iscrizione nelle liste di collocamento: Il riservista, per poter godere del diritto all’assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l’Impiego. I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Candidati occupati: Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Riserve di legge in favore dei militari congedati

Riserva R – Il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai militari volontari congedati ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni/integrazioni.
La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

1. VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;

2. VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;

3. VFB volontari in ferma breve triennale; d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
La riserva dei posti si applica a scorrimento della graduatoria.

Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito

Ai sensi della Legge 21 giugno 2023 n. 74 è prevista una quota pari al 15% dei posti è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, “fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall’articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10

Ai sensi dell’art. 13, cc. 9 e 10, del DM 205/23, è prevista una riserva di posti, pari al 30%, per gli aspiranti che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano svolto presso le scuole statali un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
I tre anni possono essere stati complessivamente svolti anche in ordini di scuola diversi e anche sul sostegno, purché almeno uno dei tre sia stato specifico, ossia svolto su infanzia o primaria (a seconda della procedura per cui si partecipa) oppure su posto di sostegno (anche senza titolo) se si partecipa per i posti di sostegno.

Per tutti e tre gli anni viene calcolata come “annualità” il servizio prestato in un determinato anno scolastico per almeno 180 gg. (anche non consecutivi) oppure ininterrottamente da almeno il 1° di febbraio fino agli scrutini compresi.
Considerata la data di pubblicazione del bando, l’anno in corso non si conta.
Nota:
la riserva vale in una sola regione;
la percentuale di posti riservati si calcola con arrotondamento per difetto;
la riserva si applica, solo se il numero di posti banditi per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia pari o superiore a quattro.

Titoli di preferenza

Il DPR n. 82/2023 ha previsto che, a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A;
o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre. La preferenza di genere trova applicazione nel caso in cui il differenziale tra i generi, quale risulti dal bando, sia superiore al 30%;
p) minore età anagrafica.

I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Graduatorie di merito regionali

  • Con riguardo a ciascuna delle procedure straordinarie, la commissione esaminatrice, a seguito degli esiti della prova orale didattico-metodologica e della valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di cui all’articolo 8, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani, divise per ordine e grado di scuola che, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge, saranno utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato sulla base del fabbisogno annuale, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    Il candidato che partecipa al concorso per la scuola dell’infanzia e primaria con il solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia.
  • Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi, ed è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale didattico-metodologica e alla valutazione dell’anzianità e dei titoli.
    A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In particolare, al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione, in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, calcolata alla data del 31 dicembre 2022. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore del genere meno rappresentato.
  • Le graduatorie sono approvate con decreto dal Dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale; sul Portale Unico è pubblicato l’avviso con l’indicazione della data di pubblicazione delle graduatorie sui siti istituzionali degli USR nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Assunzione in ruolo

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge e dell’articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-legge, ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da disporre d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio, il Direttore generale dell’USR competente, per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, invia all’ordinario diocesano l’elenco alfabetico di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti.
Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d’intesa con l’ordinario diocesano competente, spetta all’USR nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche.

Percorso di formazione e prova conclusiva

Gli insegnanti di religione cattolica al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ai sensi della normativa vigente.