La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2022

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIX- Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2022 4 E d i t o r i a l e (3) Testo tratto e adattato da https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Rosato (4) Un sistema elettorale si definisce misto se una parte dei seggi è attribuita con sistema proporzionale e una parte con sistema maggioritario. Nell’ambito dei sistemi misti, si definiscono a separazione completa quelli privi di sistemi di compensazione tra le due modalità di attribuzione dei seggi. • il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all’estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza. Coalizioni e soglie di sbarramento La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l’apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l’esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale. Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali: • 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole; • 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole; • 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze; • 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste. Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all’eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l’1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l’elezione di due candidati nei collegi uninominali. Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste. Suddivisione del territorio La legge stabilisce una nuova suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni come nelle precedenti leggi elettorali) e 28 per la Camera dei deputati (una in più in Lombardia rispetto alla legge elettorale precedente). Restano invece invariate le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero. A seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari (successiva a referendum costituzionale), con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati aboliti e rimpiazzati da nuovi; le circoscrizioni sono invece rimaste invariate.

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