41 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 5-6 - Maggio-Giugno 2025 FAQ n. 1 Di quante ore di permesso breve possono ususfruire i docenti durante l’anno scolastico? Nell’arco di un anno scolastico il docente, sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, può usufruire di permessi brevi fino ad un massimo due ore settimanale, compatibilmente con le esigenze di servizio e a condizione di essere sostituiti con personale in servizio, tanto quanto il servizio per l’ordine di scuola a cui appartiene, così come da CCNL. Per cui, i docenti di scuola dell’infanzia potranno usufruire fino a un massimo di 25 ore ad A.S.; i docenti scuola primaria fino a un massimo di 24 ore ad A.S.; i docenti scuola secondaria di primo e secondo grado fino a un massimo di 18 ore ad A.S. Il recupero delle ore di permesso breve beneficiato, deve avvenire entro i due mesi successivi all’uso del permesso stesso. Per i docenti il recupero avviene principalmente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi, prioritariamente nelle classi in cui avrebbero dovuto svolgere servizio. Il mancato recupero delle ore non lavorate, prevedono di trattenere dalla busta paga una somma corrispondente alle ore non lavorate. I permessi brevi, dal punto di vista giuridico, non riducono le ferie, non sono fruibili per frazioni inferiori a una sola ora, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. FAQ n. 2 Mobilità docenti: quando si ha l’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto? Secondo le disposizioni previste dal CCNI 2025/2028, vanno esclusi dalla graduatoria interna d’istituto, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari i docenti, beneficiari delle precedenze previste dagli artt. 13 e 40 ai punti I), III), IV) e VII). Nello specifico, vengono esclusi: PUNTO I) Docenti con disabilità certificata e gravi motivi di salute ((art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120 e art. 61 della Legge 270/82); PUNTO III) Docenti con disabilità e che ha bisogno di particolari cure continuative (art. 21 legge 104/92 e art. 33 comma 6 della legge 104/92); PUNTO IV) Docenti che assistono il coniuge e/o figli con disabilità; oppure come figlio il genitore con disabilità ed ancora, che assistono un disabile da tutore legale (art. 33 comma 5 e 7 della legge 104/92; PUNTO VII) Docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (si applica soltanto durante l’esercizio del mandato e solo se questo coincide con la provincia di titolarità. FAQ n. 3 È obbligatorio, in qualità di docente di sostegno, accompagnare l’alunno con disabilità in viaggi di istruzione? La presenza di alunni con disabilità non obbliga la partecipazione del docente di sostegno ai viaggi di istruzione. Il docente può comunicare la propria indisponibilità durante le riunioni collegiali, assicurandosi che la dichiarazione venga riportata a verbale. Tale diritto è riconosciuto senza eccezioni, come confermato anche dalla Circolare Ministeriale 291/92, che, pur prevedendo la designazione di un accompagnatore qualificato da parte degli organi collegiali, non impone alcun obbligo specifico al docente di sostegno. Resta fermo che, nel caso di partecipazione dell’alunno disabile e nella non disponibilità da parte del docente di sostegno, è necessario individuare con ponderata valutazione dei competenti organi collegiali, la designazione di un qualificato accompagnatore e predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della disabilità. Si rammenta che l’incarico di docente accompagnatore nei viaggi d’istruzione, a qualsiasi titolo, comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312. di Luigina Palazzo, Consulente sindacale F A Q Professione docente a cura di Andrea Codispoti, Luigina Palazzo, Rossella Verri SETTORE CCNL SCUOLA – FAQ su diritti e doveri dei lavoratori della scuola
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