Gennaio-Febbraio 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2020 42 ficoltà degli studenti, ingenerata dagli orari dei pubblici trasporti, di fruire di adeguati spazi temporali di studio domiciliare per il fatto di dover attendere a lungo i mezzi di trasporto (quindi, per motivi estranei alle esigenze didattiche). I docenti richiedevano al giudice di dichiarare l’assenza dell’obbli- go di recupero e quindi il pagamento delle ore prestate in eccesso. Nel merito, si trat- tava di decidere se la deliberata riduzione dell’unità oraria di lezione comportasse o meno l’obbligo per i docenti del recupero orario relativo alle ore intermedie (dalla se- conda alla quinta) come imposto dall’Ordine di servizio del Preside. La sentenza statuisce che la causa di forza maggiore investe di sé le riduzioni di orario relative a ciascuna ora, con la conseguenza che non residuano ore per cui possa affermarsi obbligo dei docenti al recupero: gli orari di entrata e di uscita, infatti, traggono determinazione soltanto in minima parte dalla riduzione della prima e sesta ora, trattandosi di pochi minuti, in parte ben maggiore dalla riduzione delle ore intermedie. La Corte d’appello di Torino - sez. Lavoro n. 257/ 2005 – ha statuito che se la circola- re 192/80 avesse voluto imporre il recupero delle frazioni orario non lavorate, lo avrebbe detto espressamente; pertanto, non aven- dolo specificato, tutte le ore della giornata scolastica possono essere ridotte e non devo- no essere recuperate, se la causa è di forza maggiore. Una sentenza della Corte d’Appello di Venezia dell’11 ottobre 2005 ha invece an- nullato una delibera di un Consiglio d’Isti- tuto adottata dalla DS che cumulava due fattispecie diverse di riduzione dell’orario (quella per motivi di trasporto che non pre- vede recupero; quella per motivi didattici, decisa necessariamente dal Collegio Docenti e che prevede contestualmente l’adozione di forme di recupero obbligatorio). I giudici hanno dichiarato che la delibera cumula in unico atto le due diverse ipotesi di riduzione d’orario realizzando una terza ipotesi che è priva di alcun supporto normativo ed illegit- tima. ( Giuseppe Chiaromonte) insegnamento»: tale accordo stabilisce che «…le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro sul comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell’ora di lezione per cau- se di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle c.m. 22 settem- bre 1979, n. 243 e c.m. 3 luglio 1980, n. 192 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. Tutti gli altri casi di riduzione dell’ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla di- sciplina prevista dall’art. 41 del CCNL.» (e quindi recuperate) (1). Con la C.m. 620/97 è stata inoltre eliminata la preventiva au- torizzazione del Provveditore e le decisioni sono state rimesse ai competenti organi del- la scuola. Questo ha comportato un rilievo di responsabilità sotto il profilo di un eventuale danno erariale in capo al Dirigente scolastico per quanto concerne la riduzione oraria per causa di forza maggiore. Per questo si arriva spesso ad una delibera del Collegio Docen- ti di approvazione della riduzione oraria per motivi didattici evitando il citato pericolo, ma prefigurando così l’obbligo di recupero delle frazioni orarie per i docenti. Ridurre l’ora di lezione per motivi didattici farebbe venir meno la necessità di ridurla per moti- vi non didattici, giacché probabilmente non sussisterebbe più la incompatibilità tra orari scolastici e trasporto pubblico: ma questo va valutato nel concreto. Relativamente alla questione della insus- sistenza dell’obbligo di recupero da parte dei docenti quando la riduzione oraria è do- vuta a causa di forza maggiore, ed in parti- colare sul recupero delle ore intermedie, si riporta una nota sentenza, emanata dal Giu- dice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia nel 2002. La questione riguardava un ordine di servizio emanato dal Dirigente scolastico per il recupero, da parte dei docenti ricor- renti, delle frazioni di unità oraria di lezione non effettuate in conseguenza della disposta riduzione dell’unità oraria di lezione. Tale riduzione era stata decisa a causa della dif- (1) V. Ora di lezione , a cura di S ergio A uriemma , in www.filins.it
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