Gennaio-Febbraio 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2020 41 Diversa è l’ipotesi della riduzione dell’ora di lezione per motivi estranei alla didattica e, a tal proposito, il motivo più ricorrente è il pendolarismo degli alunni nei casi in cui non consenta un incastro perfetto tra l’ora- rio di arrivo o partenza dei mezzi pubblici di trasporto e l’orario di inizio o termine delle lezioni giornaliere. In tal caso la C.m. 243/79 chiarisce che la riduzione oraria, che si renda inevitabile per accertate esigenze sociali degli studenti (e che non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti e dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere un carattere generalizzato per la intera scuola o istituto), non compor- ta alcun obbligo di recupero di frazioni ora- rie per i docenti. In particolare la circolare stabilisce che: «A) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è contenu- to in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta mi- nuti; B) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque ore, le ri- duzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; sol- tanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora; C) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e anche alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla pe- nultima ora; D) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sette ore la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore». La successiva C.m. 192/80, confermando quanto disposto dalla prece- dente circolare appena esaminata, apre tuttavia uno spazio nuovo nel consentire di «valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedi- mento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare»: riduzioni di orario che possono comprendere, pertanto, tutte le ore di lezione della giornata. Le successive C.m. 281/87, 346/94 e gli accordi poi sottoscritti dalle OO. SS. hanno confermato l’imposta- zione descritta. In particolare, è stato sotto- scritto un accordo di interpretazione auten- tica dell’art. 41 CCNL 1995 sulle «Attività di le residue frazioni di tempo». L’organo che può decidere la riduzione dell’ora scolastica per motivi didattici è il Collegio dei Docen- ti e la relativa delibera va inserita nel PTOF e portata a conoscenza delle famiglie. Per garantire il rispetto del monte ore di servi- zio degli insegnanti ed il monte ore annuo di lezione agli studenti, rapportato alle ore previste per le diverse discipline, il Collegio Docenti dovrà prevedere uno o più progetti specifici, funzionali alla didattica e alle di- scipline coinvolte, escludendo in ogni modo attività quali, ad esempio, la supplenza per gli insegnanti o corsi di recupero per i ragaz- zi in difficoltà: nello specifico di quest’ulti- mo caso infatti non è coinvolta tutta la clas- se. Le frazioni di tempo sottratte all’ora di lezione, come detto, rientrano nell’orario obbligatorio annuale e nell’orario di servi- zio del docente e pertanto vanno recuperate con attività progettuali che coinvolgano tut- te le discipline e tutti gli insegnanti. Questo comporta l’apertura pomeridiana dell’istitu- to scolastico che diventa pertanto struttura funzionale all’apprendimento nell’arco di un tempo giornaliero più lungo. Nell’ipotesi della riduzione dell’ora di le- zione per motivi didattici, il recupero deve essere dato sulle stesse discipline che nella riduzione risultano penalizzate e rivolte agli stessi studenti che hanno subito la riduzione; inoltre, il recupero non può essere utilizzato in ore a disposizione e deve essere conteg- giato in modo molto dettagliato dalla scuola e ogni docente deve controllare se sono sta- te comprese illecitamente quote orario non dovute (giorni di assenza del docente, festi- vità, uscite didattiche, scioperi o assemblee: in questi casi non vi deve essere il recupero della frazione perduta). Riguardo la modalità di recupero che al- cuni Collegi Docenti hanno approvato, consi- stente anche nel prevedere ore di compresen- za, va ribadito che qualora, in applicazione della autonomia, siano state deliberate delle sperimentazioni che comportino la riduzio- ne della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso pro- getto di sperimentazione (art. 41 c. 4 CCNL del 1995).
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