Gennaio-Febbraio 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2020 40 tipo di studi e ai ritmi di apprendimento de- gli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibi- lità che ritengono opportune e tra l’altro: a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui; c) l’attivazione di percorsi di- dattici individualizzati, nel rispetto del prin- cipio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secon- do quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l’aggregazione delle di- scipline in aree e ambiti disciplinari». Il successivo art. 5 comma 3 dello stesso DPR prevede poi che «L’ora- rio complessivo del cur- ricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una program- mazione plurisettimana- le, fermi restando l’arti- colazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie». La normativa quindi consente alle scuole, nell’ambito dell’autonomia, di avvalersi del- la flessibilità oraria e della riduzione dell’ora di lezione, ma naturalmente occorre preve- dere le modalità di recupero di quei minuti tagliati all’ora tradizionale, sia per i docenti che per gli studenti. Il D.m. 234/2000 all’art. 3 comma 5 stabilisce che «L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzio- ne dell’orario obbligatorio annuale nell’am- bito del quale debbono essere recuperate degli alunni, oltre che dalla valutazione, poi- ché il relativo documento sarebbe privo, nel primo periodo dell’anno, dei voti della disci- plina che sarà svolta nel secondo periodo. In tal senso è fondamentale la corresponsabili- tà Scuola-Famiglia e la conoscenza del Patto firmato e dell’offerta formativa dell’Istitu- zione scolastica. In maniera più specifica ci occupiamo qui della riduzione oraria, che si affianca al tema della compattazione, generando però questioni giuridiche da chiarire: nella fatti- specie può consistere nel portare i minuti da 60 a 55 o anche a 50 o spingersi fino a 45, ciò che ridefinisce la tradizionale ora di le- zione come unità di tempo. Si tratta di una possibilità che può comportare una serie di vantaggi per la didattica e per gli apprendi- menti a fronte di un taglio minimo di minuti che sembra non pregiudicare oltremodo la qualità dell’insegnamento. Le frazioni ora- rie tagliate danno luogo nel complesso ad un monte ore che può essere sfruttato per progetti, ad esempio, di educazione civica o progetti pomeridiani per classi aperte paral- lele nei quali siano coinvolti tutti gli alunni e tutte le discipline. L’art. 4 comma 2 del DPR 275/99, Regola- mento in materia di autonomia delle istitu- zioni scolastiche, stabilisce che «Nell’eser- cizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegna- mento e dello svolgimento delle singole di- scipline e attività nel modo più adeguato al
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=