Gennaio-Febbraio 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2020 23 Detta riforma - come emerge con asso- luta chiarezza dalle relazioni governative allegate al testo del decreto legislativo - si poneva numerosi obiettivi, primo fra tutti quello di « sottolineare con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del Codice », concentrandovi le « disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effet- tivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pa- gamenti online ». È, pertanto, proprio al fine di persegui- re detto obiettivo che l’art. 3 del D. Lgs. n. 217/2017 ha modificato la denominazione della Sezione II, Capo I del CAD - in prece- denza rubricata « Diritti dei cittadini e delle imprese » - introducendo la dizione « Carta della cittadinanza digitale ». Questa modifica, che ad un primo esame potrebbe sembrare puramente terminologi- ca, è tuttavia volta a specificare come tutti - cittadini, stranieri ed imprese - abbiano il «diritto ad avere diritti» digitali e, dunque, ad utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione telematica nei propri rapporti con la Pubblica Amministrazione. La rilevanza della questione e l’opportu- nità di tale nuova impostazione di fondo sono state stata chiaramente poste in luce dai pareri resi dal Consiglio di Stato sullo sche- ma di decreto recante la riforma del Codice (6), nei quali l’organo apicale della Giustizia Amministrativa ha rilevato che « la scelta di concentrare almeno in parte le disposizioni relative ai cosiddetti diritti digitali nell’am- bito della Sezione del Codice dedicata alla Carta della Cittadinanza Digitale non può che ritenersi conforme ai canoni di better regulation … ed ai criteri direttivi previsti dalla delega di cui all’art. 1 della legge n. 124 del 2015, che pone una specifica atten- zione al profilo dei diritti digitali ed alla loro concreta fruizione ». L’obiettivo perseguito dal Codice - così come modificato dall’imponente riforma del biennio 2016-2017, che ha investito quasi tutte le disposizioni del CAD - non è, infatti, solo quello di disciplinare la riorganizzazio- ne strutturale e funzionale dell’Amministra- zione attraverso gli strumenti telematici ma anche, e soprattutto, quello di costruire un nuovo rapporto tra cittadini e pubblica am- ministrazione, incentrato sui cosiddetti nuo- vi diritti digitali. D’altronde, nella moderna società (ne- cessariamente) caratterizzata da un’ammi- nistrazione tendenzialmente informatizza- ta, i soggetti giuridici - siano essi cittadini, stranieri o imprese - divengono « cittadini digitali » titolari di molteplici diritti e doveri nei rapporti con la Pubblica Amministrazio- ne, nell’ambito dei quali sussiste il diritto all’utilizzo delle soluzioni e degli strumenti tecnologici previsti dal CAD. In questo contesto, particolare rilievo as- sume l’art. 3 del CAD che - nella sua nuova formulazione, pur non troppo distante da quella originaria - rappresenta un principio fondamentale nell’economia del citato Co- dice e un cardine dell’ e-government , nella parte in cui dispone che « chiunque ha il di- ritto di usare, in modo accessibile ed effica- ce, le soluzioni e gli strumenti di cui al pre- sente Codice » nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. A fronte di tale diritto - riconosciuto a « chiunque », senza che sia richiesta alcuna specifica connotazione soggettiva o titolari- tà di posizione giuridica qualificata - sussiste dunque un generale obbligo, per tutti i sog- getti pubblici individuati dall’art. 2, comma 2 del CAD (7), di predisporre tutti gli stru- (6) Cfr. Cons. di Stato, Sezione Atti Normativi, parere interlocutorio n. 785 del 17 marzo 2016 e parere definitivo n. 1204 dell’11 maggio 2016. (7) Ovvero, secondo quanto puntualmente previsto dal citato articolo: « a) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)».

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