Gennaio-Febbraio 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2020 22 «cittadinanza digitale», che è l’oggetto del presente intervento. La cittadinanza digitale: una delle principali innovazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale Il concetto di «cittadinanza digitale» ha trovato formalmente ingresso nell’ordina- mento italiano tramite il D. Lgs. n. 217 del 2017, con cui il Legislatore (delegato) ha proceduto ad adottare ulteriori disposizio- ni correttive rispetto all’organico intervento di riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD) realizzato con il D. Lgs. n. 179 del 2016. Volendo brevemente ripercorrere le «tappe» normative che hanno portato all’afferma- zione del concetto di cittadinanza digitale occorre rilevare che l’antecedente norma- tivo del CAD - ovvero la cosiddetta «Legge Stanca» (legge n. 4 del 2004), recante « Di- sposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici » - afferma- va, all’art. 1, comma 2, « il diritto di ogni perso- na ad accedere ai servizi informatici e tele- matici della Pubblica Amministrazione ». Si trattava, invero, di una enunciazione di principio la quale - benché rilevante in quanto senza dubbio innovativa rispetto al previgente ordinamento, che non aveva mo- strato particolare interesse per la tematica dei rapporti digitali tra cittadini e Pubblica Amministrazione - non ha sostanzialmente trovato applicazione in ragione della sua ge- nericità ed astrattezza. Al fine di superare la natura meramente programmatica del suddetto principio è sta- to, quindi, espressamente previsto - nell’ori- ginaria versione del CAD, adottato con il D.L- gs. n. 82 del 2005 - il « diritto » dei cittadini e delle imprese di utilizzare « le tecnologie » nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Am- ministrazione. Benché si trattasse, prima facie , di una disposizione testualmente non distante da quella recata dalla legge n. 4 del 2004, la medesima aveva comunque una differente portata - in particolar modo sotto il profilo dell’efficacia e dell’immediatezza della tu- tela delle posizioni giuridiche soggettive - in quanto il diritto ivi incardinato era tutela- bile dinanzi al Giudice Amministrativo. Nel corso dei succes- sivi dieci anni, tuttavia, anche la precitata nor- mativa - per ragioni sia di carattere normativo (ad esempio la mancata adozione delle regole tecniche attuative del- le disposizioni del Codi- ce) sia connesse con la scarsa consapevolezza da parte della cittadi- nanza dei diritti previsti dal CAD - non ha trovato ampia applicazione. La consapevolezza della scarsa effettività ed applicazione dei di- ritti pur enunciati dal- la prima parte del CAD ha, quindi, portato il legislatore a cambiare l’impostazione di fondo della prima parte del Codice. Ciò emerge, in primo luogo, dalla stessa rubrica dell’art. 1 della legge n. 124 del 2015 - recante la delega al Governo ad adottare le disposizioni correttive ed integrative del CAD - denominata appunto « Carta della cit- tadinanza digitale ». In ossequio ai criteri direttivi ivi previsti - in relazione ai quali, per ragioni di sinte- ticità espositiva, si rinvia al testo della di- sposizione da ultimo richiamata- il Governo ha dunque proceduto ad adottare, con il D. Lgs. n. 179 del 2016 prima e con il D.Lgs. n. 217 del 2017 poi, una complessiva riforma del CAD.

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