33 VIVERE LA TESTIMONIANZA DI DON LORENZO MILANI A CENTO ANNI DALLA NASCITA che ci pare di sapore «milaniano») attraverso l’istituzione di un servizio civile universale obbligatorio per cittadini e cittadine maggiorenni per un limitato periodo di tempo di pochi mesi che consolidi l’aspetto dell’adempimento di doveri insieme alla valorizzazione di quella dimensione fondante della comunità legata al dono (indagata da F. Pizzolato). 7. Sulla libertà di coscienza, ancora d. Lorenzo si pone come precursore dei tempi, prospettando l’obiezione di coscienza con un fondamento costituzionale diretto a far prevalere le ragioni della propria coscienza rispetto ad un obbligo che la persona ritenga ingiusto. Corte cost. sent. 467/91 avrebbe, poi, individuato il fondamento nel combinato disposto degli artt. 2, 19 e 21 Cost.: «La protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e grati all’Uomo come singolo dall’art. 2, perché tale coscienza ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’Uomo e quale regno delle virtualità di espressone dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione … [] … «La sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili». La questione, posta da d. Milani, al tempo del servizio militare obbligatorio armato, riguarda oggi anche l’Interruzione Volontaria della Gravidanza, la Procreazione Medicalmente Assistita, la sperimentazione su animali e le terapie mediche sul fine vita (comprese quelle relative alle cure palliative). 8. La lezione e la testimonianza, congiunte e coerenti nel senso di cui si diceva all’inizio, di d. Lorenzo Milani rivolte alla formazione delle nuove generazioni denotano l’impegno di un Progetto, concreto e fattivo, di edificazione costituzionale e di riedificazione dei capisaldi dell’attuazione della democrazia nel riconoscere la necessità di dare alla Costituzione radici profonde ed una non eccessiva connessione alla concretezza politica del contingente, e di agire efficacemente in tal senso. C. Mortati, con l’idea di Costituzione materiale finiva per mettere in ombra il profilo della normatività, che rimane essenziale specie se connesso ad un ordine culturale sottostante spontaneo. Ma il fondamento basilare di una Costituzione deve essere soprattutto «spirituale», nel senso di collegarsi allo spirito della Costituzione stessa: in questo senso, anche il legame tra Liberazione e Costituzione repubblicana diventa molto più stretto ed essenziale. G. Capograssi (La nuova democrazia diretta, 1922) aveva parlato in relazione alla Costituzione di maturazione che la società fa di se stessa, come autocoscienza ed autodirezione. In questo orizzonte P. Galizia era condotto a sostenere, più che l’idea di una Costituzione materiale connessa con il dispiegarsi pressante delle forze politiche, l’idea di una Costituzione culturale e spirituale che a suo giudizio aveva trovato espressione soprattutto nei valori superiori della stessa spiritualità della trascendenza (così, M. Galizia). Così, lo stesso valore della Liberazione avrebbe riscoperto con pienezza i motivi interiori dell’intera storia nazionale, dando agli stessi un senso più compiuto e profondo, retto da una consapevole coscienza della civilizzazione. In altri termini, se la Costituzione viene intesa in senso materiale, come la risultante delle concezioni sociali ed istituzionali condivise e dei fini e dei valori fondamentali su cui convergono in un certo momento storico le diverse sensibilità politiche della comunità (così, Caretti – De Siervo), serve però anche un’idea che, mettendo in evidenza i contenuti ricercati ed effettivamente resi operanti, consolidi l’idea stessa di Costituzione come legge fondamentale, stabilmente condivisa dalla comunità, anche attraverso il riconoscimento di convenzioni, buone prassi e clausole di stile e correttezza. Princìpi e norme cioè, sono legati insieme da un progetto, appunto, costituente che li percorre dando loro senso e capacità espansiva. Alla luce della lezione di d. Milani, ci pare che sia anche un valore essenzialmente spirituale a sorreggere il concetto di Costituzione ed il valore stesso della legalità da configurare come una forma ideale e costruttiva collegata con gli atti spirituali che l’hanno storicamente determinata (P. Grossi). Proprio così si potrà anche affermare il riconoscimento di una concezione della Costituzione, e più in generale del diritto, non come un comando che si impone su di una platea di destinatari passivi, ma piuttosto come ordinamento di una civiltà.
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