32 VIVERE LA TESTIMONIANZA DI DON LORENZO MILANI A CENTO ANNI DALLA NASCITA dilagare di poteri privati a livello globale privi di legittimazione e quindi non espressivi del principio democratico, non è nemmeno realistico; ma tutto ciò non esonera dal portare l’esercizio della sovranità popolare a misurarsi sulla capacità di rigenerazione delle istituzioni e degli enti anche e comunque non meno ad un livello sovranazionale (Unione Europea) ed internazionale (il ruolo dell’ONU e dei suoi organi, l’istituzione di un’Autorità pubblica a competenza universale sul sistema finanziario globale, la regolazione efficace dell’attività dei grandi operatori globali detentori dei poteri della comunicazione in rete e della gestione dei dati personali). 6. Altro profilo «classico» del tema qui indagato attiene al dovere di difesa della Patria, di cui a lungo è stata data l’interpretazione che si tratti solo della difesa che si può realizzare con l’uso della forza armata. Nella Lettera ai cappellani militari (del 1965), d. Lorenzo, in certo qual modo precursore dei tempi, scrive: «Se manteniamo a caro prezzo l’esercito, è solo perché difenda, con la Patria, gli alti valori che questo concetto contiene: sovranità popolare, libertà e giustizia». Sarà la Corte costituzionale, poi, a sancire non solo che «la difesa della Patria costituisce la condizione prima della conservazione della comunità nazionale» (sent. n. 53/1967), ma che «per tutti i cittadini, senza esclusione, è dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, che trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare (sent. n. 164/1985)». Sicché, secondo la stessa Corte, la legge 772/1972 non viola il sacro dovere di difesa, in quanto il servizio militare non armato non vi deroga, perché questo dovere «è ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato». La difesa della Patria va intesa con riguardo non solo al territorio dello Stato, ma a tutti i valori comuni e fondanti del nostro ordinamento: i principi della Repubblica democratica. Un concetto «composito ed aperto, con elementi reali (territorio) ed ideali (valori comuni che hanno originato i principi fondamentali) destinati ad integrarsi nella coscienza del cittadino (Luther), in rapporto al territorio in un’accezione innovativa dello stesso bene comune. Rimane ad oggi aperto il problema di dar concretezza di attuazione all’art. 52, magari (con una proposta anche provocatoria biamo trovata» (Lettera ai cappellani militari). Se, ad oggi, non è mai stata deliberata né dichiarata una guerra a’ termini di Costituzione, occorre riflettere se ne cambi, piuttosto, la nozione o, utilizzando proprio la lezione di d. Milani sul valore delle parole, addirittura il nome, come ad esempio «operazioni di polizia internazionale» (v. E. Rossi). Qualche dubbio se proprio tutte le operazioni militari cui ha partecipato l’Italia siano difensive è ragionevolmente fondato. Se la Costituzione impone, poi, di rispettare le norme internazionali, come limite alle decisioni sovrane dello Stato, è ragionevole prospettare pure che si allarghi il concetto di Patria (ancora, E. Rossi), con l’affidamento ai governanti del compito di operare per integrare l’Italia in modo sempre più efficace e pacifico nella comunità internazionale e non isolarla. Sicché, se il sovranismo, concettualmente diverso dalla sovranità, in qualità di opposizione al trasferimento di poteri e competenze dallo Stato nazionale ad un livello superiore, sovranazionale o internazionale quale processo di indebolimento della propria identità storica e di declino del principio democratico è in direzione opposta alla prospettiva della Costituzione, condivisa e sostenuta da d. Milani. Questo, nell’epoca della globalizzazione e del
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