30 VIVERE LA TESTIMONIANZA DI DON LORENZO MILANI A CENTO ANNI DALLA NASCITA della giustizia). L’enunciazione costituzionale del principio di eguaglianza risulta debitrice di diverse matrici culturali. Il principio di eguaglianza formale affonda le sue radici nella cultura liberale, sancendo la cogente indicazione di garantire l’eguaglianza come divieto di tradurre le differenziazioni e distinzioni legislative in discriminazioni, concorrendo a definire l’eguaglianza dei punti di partenza. Il principio di eguaglianza sostanziale, a sua volta, nella sua ispirazione socialista è diretto a promuovere (giacché garantire non parrebbe conforme ad un principio di realtà) l’eguaglianza nei risultati, che richiede allo Stato – ma si badi che la Costituzione ne fa carico a tutta la Repubblica, non al solo Stato, includendo quindi almeno le Regioni e gli Enti locali - di intervenire nella struttura economica della società, per rimuovere le situazioni di diseguaglianza esistenti di fatto. Il punto di sintesi del principio di eguaglianza, tuttavia, non può comprendersi appieno anche nel suo enunciato costituzionale senza fare riferimento alla visione cristiana dell’eguaglianza, ed alla rilevanza assunta al suo interno dalla questione antropologica. Si tratta in sintesi del principio dell’Uguaglianza in dignità di tutte le persone, sancito a più riprese nell’insegnamento sociale cristiano, e basato sul riconoscimento a tutti gli uomini della stessa dignità di creature e della fede che la dignità di ogni uomo davanti a Dio sta a fondamento della dignità dell’uomo davanti agli altri uomini. Questo è, inoltre, il fondamento ultimo della radicale uguaglianza e fraternità fra gli uomini, indipendentemente dalla loro razza, Nazione, sesso, origine, cultura, classe. Il valore in sé della dignità umana, e dell’eguaglianza nella dignità, trova la sua forza espansiva nella considerazione che solo il riconoscimento della dignità umana può rendere possibile la crescita comune e personale di tutti, ragione per cui si rende necessario, in particolare, sostenere gli ultimi, assicurando effettivamente condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantire un’obiettiva eguaglianza tra le diverse classi sociali davanti alla legge. In ciò sta il senso profondo della lezione milaniana in proposito: il che vale non solo per le persone, ma anche per popoli e Stati nei rapporti tra i quali condizioni di equità e di parità sono il presupposto per un autentico progresso della comunità internazionale (GS, OA, PIT, lità ed astrattezza, fino all’irragionevole disparità di trattamento nella regolazione di situazioni tra loro assimilabili. A questo proposito, ancora nella Lettera a una professoressa, d. Milani scrive che «Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra diversi»: viene denunciato il grande limite della forma di Stato liberale ed aperta la via ad una lettura del principio di eguaglianza che la stessa Corte costituzionale farà propria anche attraverso l’elaborazione del principio costituzionale di ragionevolezza quale corollario dello stesso principio di eguaglianza. Con riferimento al secondo piano, vengono in considerazione i problemi di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la libertà e l’eguaglianza giuridica dei cittadini – qui le diseguaglianze di fatto, cioè, pregiudicano la stessa eguaglianza di diritto - e la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del Paese. Questa previsione è centrale nell’implementazione milaniana della Costituzione, soprattutto attraverso il fondamentale ruolo di fattore di promozione del superamento delle diseguaglianze riconosciuto alla scuola. Come è noto, con riferimento a queste due tipologie di problematiche la Costituzione italiana risponde sancendo all’art. 3 il principio di eguaglianza nella sua duplice dimensione, rispettivamente sostanziale e formale, raccogliendo la tradizione che unisce l’intera esperienza del costituzionalismo nella dimensione dello stato sociale di diritto. Così facendo, il principio di eguaglianza si pone – insieme al riconoscimento dei diritti di libertà e di tutti i diritti fondamentali - come l’asse intorno al quale viene a definirsi l’insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione: cioè, la stessa forma di Stato (le due accezioni del principio di eguaglianza non sono reciprocamente confliggenti, ma, caso mai, nella stessa applicazione della giurisprudenza costituzionale, interdipendenti (R. Bin – G. Pitruzzella «può considerarsi del tutto irrilevante, nel calcolo degli aspetti di somiglianza e di dissomiglianza tra i comportamenti delle persone, ciò che segna le loro profonde diversità economiche e sociali? […] I due principi di eguaglianza si limitano e completano a vicenda: quello «sostanziale» impedisce l’eccesso di rigore dell’eguaglianza formale, stempera la dura lex che non ammette eccezioni in nome
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