Settembre-Ottobre 2019

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVI - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2019 9 (2) Siamo servi delle leggi, per poter essere liberi può venire qualche suggestione di possibile, pur provvisoria, risposta? Le testimonianze (etimologicamente i martirî ) di Antigone e di Socrate, queste due figure «mitiche» del- la classicità greca, sono almeno apparente- mente molto diverse l’una dall’altra. Antigo- ne appare l’eroina dell’obiezione di coscien- za alla legge positiva nel nome di una legge non scritta superiore (Sofocle parla appunto di « àgrafoi nòmoi» cioè alla lettera «leggi non scritte»); e, in un senso tutto proprio, così anche Pietro negli Atti degli Apostoli e tanti martiri nella storia del cristianesimo. Socrate invece risulta testimone del prima- to assoluto dell’ubbidienza alle leggi della città, ancorché non condivise e inique, nel nome del mantenimento della saldezza degli ordinamenti cittadini. In realtà però, a ben guardare almeno un dato accomuna le due posizioni, quella di Antigone (e di Pietro) e quella di Socrate: tutti tre pagano di perso- na la propria scelta, non pretendono di non subire conseguenze, non fanno ricadere su altri gli effetti del loro atto. Che sia que- sto un possibile criterio di orientamento di fronte all’interrogativo (tragico) di carattere etico e pedagogico-educativo indicato sopra all’inizio? gum sumus, ut liberi esse possimus»(2). E, pertanto, l’educatore non potrà non coinvolgersi con i giovani di fronte all’in- terrogativo: come discernere le specifiche situazioni storiche concrete in cui può darsi o meno un esercizio responsabile di obiezio- ne o di disobbedienza rispetto ad una legge/ norma? Quando l’obiezione è prevista già dalla legge il problema non si pone. Non è in discussione, infatti, la riconosciuta obiezio- ne di coscienza, per la quale è la legge stes- sa a prevedere forme e limiti di esercizio; anche se va detto, tuttavia, che in alcuni casi la legge è arrivata a riconoscere il dirit- to legale all’obiezione dopo averlo negato a lungo con il conseguente sacrificio personale di molti «obiettori» (è il caso, ad esempio, degli obiettori al servizio militare, i quali ve- nivano condannati penalmente sino all’intro- duzione della legge nel 1972; mentre vice- versa la legge sull’interruzione di gravidanza del 1978 ha previsto subito al suo stesso in- terno un diritto legale all’obiezione). Sgombrato dunque il campo dalla situa- zione specifica dell’obiezione di coscienza riconosciuta dalla legge, restano tante altre situazioni in cui il dilemma torna a porsi. Ed allora? Si potrebbe porre come discrimine il fatto che ad emanare una legge sia uno stato democratico oppure un «tiranno». Ma anche quest’ultimo criterio di giudizio rischia di ri- velarsi inadeguato. Infatti, che le leggi siano state decise da stati democratici potrebbe non costituire di per sé una garanzia: la sto- ria contemporanea europea ha conosciuto leggi «ingiuste» varate da parlamenti demo- craticamente eletti (e il caso delle leggi raz- ziali può non essere l’unico); è vero altresì che gran parte degli assetti giuridici degli stati democratici attuali conosce un nuovo ulteriore istituto di tutela quale la Corte Costituzionale (con il compito di vagliare la conformità delle singole specifiche leggi stabilite da maggioranze politiche rispetto ad una legge madre più generale e stabile solitamente emanata da ampie maggioranze qualificate, cioè la Costituzione), ma anche una simile garanzia potrebbe rivelarsi insuf- ficiente. E dunque? Dalle «lezioni» degli antichi

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=