Settembre-Ottobre 2018

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2018 18 Anna Brancaccio, Dirigente Scolastico A bbiamo, ora, la certezza che quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 62/2017 (uno dei decreti della legge delega n. 107/2015, cosiddetta «Buona Scuola»), che ha disciplinato l’esame con‐ clusivo della scuola secondaria di I grado lo scorso anno e che disciplina l’esame di sta‐ to del secondo ciclo a partire da quest’anno (2018‐2019), sarà attuato. La certezza ci viene dalla circolare prot. 3050 del 4 ottobre 2018 a firma del Capo Di‐ partimento per il sistema educativo di istru‐ zione e formazione, dott. Carmela Palumbo. Nella stessa circolare viene precisato che quanto previsto dall’art. 13 comma 2 lette‐ re a) e b) è stato rimandato all’anno 2019/2020 a seguito dell’applicazione del decreto cosiddetto «Milleproroghe» (Decre‐ to legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Pro‐ roga di termini previsti da disposizioni legi‐ slative», convertito nella legge 21 settem‐ bre 2018, n. 108). Quindi, è lecito chiedersi, cosa rimane di vecchio nell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione? Possiamo dire, le condi‐ zioni di ammissione all’esame ed anche la definizione delle materie così dette «pro‐ fessionalizzanti» oggetto della seconda pro‐ va scritta dell’Esame di Stato. L’applicazione delle nuove condizioni di ammissione all’esame di stato che avrebbe‐ ro previsto la obbligatorietà di aver svolto le ore previste dalla «Buona Scuola» di al‐ ternanza scuola‐lavoro e l’obbligatorietà di aver svolto le prove INVALSI previste per il V anno di Italiano, Matematica e Inglese, se‐ condo quanto dettato dal su citato articolo, slitta al prossimo anno scolastico (2019‐ 2020). Non che l’alternanza non si debba fare o che le prove INVALSI, novità per il V anno della secondaria superiore, non si deb‐ ba fare, semplicemente non sono requisito di ammissione all’Esame di Stato. Le date per le prove INVALSI sono state fissate e la certificazione di competenza in Italiano, Matematica ed Inglese (comprensione e scrittura) verranno riportate nel curricu‐ lum digitale dello studente, novità del DL.gs 62 di cui parlerò tra breve. Anche le competenze acquisite nel percorso di al‐ ternanza, che le scuole già monitorano per conto del MIUR, verranno riportate nel cur‐ riculum digitale dello studente. Come già di prassi, per essere ammessi all’Esame di Stato occorre avere la sufficienza in tutte le discipline, inclusa la condotta, ed aver frequentato il 70% del monte ore annuale curriculare. Per la definizione delle materie profes‐ sionalizzanti, che possono essere oggetto della seconda prova dell’Esame di Stato,vi‐ ge ancora il DM 10/2015; nello stesso DM so‐ no definite, per ciascun indirizzo di studio, le tipologie di seconda prova. Veniamo a quanto c’è di nuovo nell’Esa‐ me di Stato che risolve le forti incongruenze che c’erano tra quanto previsto dalla legge n. 1 del 2007 e la riforma della secondaria del 2010 a firma Gelmini. I Decreti del Pre‐ sidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 eli‐ minavano i programmi ministeriali ed intro‐ ducevano nella scuola secondaria italiana le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per Istituti Tecnici e Professionali ; la ratio della riforma sta nel restituire alle scuole, al loro Collegio dei Docenti, e quindi ai docenti, la libertà di scelta sia di conte‐ nuti che di dislocazione temporale degli stessi, per rispondere ad esigenze socio‐ economico–culturale del territorio. Ma la li‐ bertà si strozzava nel momento in cui la legge del 2007 ed anche le successive nor‐ me, in particolare il DM 10 del 2015 (vedi art. 1) successivo alla riforma, prevedevano che i contenuti della seconda prova scritta fossero attinenti esclusivamente a quelli del V anno! Lo stesso DM 10 nell’art. 14 dispo‐ neva l’abrogazione dell’art. 2 del DM n. 139/2003 che disponeva: «… La seconda prova scritta… ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l’ordinamento vigente L’ESAME DI STATO NELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, TRA VECCHIO E NUOVO

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