Settembre-Ottobre-2015

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXII - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2015 10 60/00, sulla parità scolastica, aveva istituito il «sistema nazionale di istruzione»: la nuova dizione sembra essere una sintesi di queste due locuzioni, senza però che sia stata forni- ta una spiegazione della novità, né che essa sia stata oggetto di dibattito precedente o successivo. Come motivi di continuità siamo sempre in presenza di un sistema, cioè di una organizzazione complessa e articolata, e il sistema è sempre costituito dai due rami dell’istruzione e della formazione (anche se quest’ultima è oggetto di scarsa attenzio- ne). Come fattore di discontinuità c’è la qualifica del sistema, che da educativo di- venta «nazionale», con una trasformazione su cui merita di soffermarsi. la formula originaria – tanto nella rifor- ma moratti quanto nella riforma Berlinguer – aveva trovato nella dimensione educativa il fattore unificante dell’azione scolastica (istruzione) e professionale (formazione). Educazione vuol dire attenzione alla perso- na, alla sua crescita e alla sua specificità, a prescindere dalle dimensioni più particolar- mente cognitiva o operativa che – nonostan- te le continue e sempre più frequenti con- taminazioni – possono caratterizzare rispet- tivamente il mondo della scuola e quello della formazione. trasformare il sistema da educativo in nazionale vuol dire avere in mente soprat- tutto l’identità politica (in senso alto) e amministrativa del sistema. nel momento in cui, come vedremo, la legge intende attua- re l’autonomia scolastica, il richiamo alla dimensione nazionale sembra essere una clausola di sicurezza (o una riserva menta- le) rispetto ai possibili sviluppi incontrollati di tale autonomia. del resto, il sistema di cui la legge si occupa è praticamente solo quello statale: le scuole paritarie (per le quali aveva senso parlare di «sistema nazio- nale» nella legge 60/00) sono del tutto tra- scurate e dovranno solo subire alcuni effetti perversi della legge (per esempio l’emorra- gia di docenti che decideranno di passare nei ruoli dello Stato). la prospettiva è dun- que essenzialmente statalista e l’aggettivo ‘nazionale’ può esserne un’efficace e ulte- riore testimonianza. Infine, il titolo della legge precisa la sua natura di legge delega, dalla quale dovran- no derivare nei prossimi mesi una quantità di decreti legislativi, tra i quali sembra es- sere sottolineato implicitamente quasi solo quello che conterrà il nuovo testo Unico («riordino delle disposizioni legislative vi- genti»), ma la dizione si presta a identifica- re anche qualche altro tipo di delega. la categoria del «riordino» ci sembra comun- que appropriata al compito di mettere ordi- ne nella impressionante stratificazione di norme che si sono accumulate sulla scuola negli ultimi anni. 3. Le finalità della legge: focus sull’autonomia delle scuole Cominciamo ora l’esame della legge, nel corso del quale non seguiremo sempre l’or- dine del testo, sia perché la struttura della legge non appare molto organica, sia per- ché i frequenti rimandi interni impongono una lettura complessiva e sistematica. all’inizio partiamo, come è ovvio, dai primi quattro commi, in cui sono esposte le finalità della legge. Il primo comma indivi- dua l’obiettivo principale nella volontà di dare «piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche». Come dovrebbe essere noto, le finalità della scuola italiana sono desumibili dalla Costituzione, che all’art. 3 fissa per la Re- pubblica l’impegno a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitan- do di fatto la libertà e la uguaglianza dei cit- tadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politi- ca, economica e sociale del paese». la scuo- la è sicuramente uno degli strumenti con cui si possono rimuovere quegli ostacoli e l’obiettivo assegnato alla scuola in questo contesto è quindi di favorire lo sviluppo della persona e la partecipazione all’organizzazio- ne del paese: due finalità di natura rispetti- vamente antropologica e politica, che la scuola non può trascurare o ridimensionare. la legislazione ordinaria ha tradotto i principi costituzionali in maniera abbastan- za coerente, soprattutto per quanto riguar- da il primo aspetto. Il testo Unico individua la finalità della scuola nella «piena forma- zione della personalità degli alunni» (dlgs

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