Settembre-Ottobre-2015

9 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXII - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2015 un piccolo comitato (prevalentemente esterno al ministero), il 3 settembre veniva finalmente pubblicato il progetto dal titolo La Buona Scuola , che raccoglieva in 136 pa- gine dalla grafica accattivante una serie di proposte raccolte intorno a sei capitoli prin- cipali: un piano di assunzione straordinario di docenti; nuove modalità di formazione e valorizzazione della professionalità; autono- mia e semplificazione amministrativa; inte- grazioni al curricolo di studi; raccordo con il mondo del lavoro; apertura alle risorse pri- vate per le scuole. Il documento partiva, con una certa en- fasi, dal presupposto che «l’istruzione è l’unica soluzione strutturale alla disoccupa- zione» (p. 5) e individuava le principali emergenze della scuola nello squilibrio tra organico di diritto (insufficiente) e precari (sovrabbondanti). Era facile trovare la solu- zione in un piano straordinario di assunzio- ni, quantificato in 148.100 unità. queste as- sunzioni avrebbero assicurato il potenzia- mento di alcuni insegnamenti, andando a caratterizzare il nuovo asse culturale della scuola italiana: storia dell’arte, musica, sport. tra le proposte di maggior interesse, ma anche oggetto di maggiore polemica, c’era la volontà di valorizzare il merito dei docenti. dal 15 settembre al 15 novembre si apri- va una consultazione pubblica, condotta prevalentemente on line ma sostenuta an- che da incontri con esponenti del mondo politico e amministrativo. a un mese esatto dalla conclusione, il 15 dicembre 2014 ne erano resi noti i risultati, che mettevano in luce alcuni nodi critici. l’attenzione si era concentrata sul sistema premiale degli inse- gnanti, ma venivano denunciate anche as- senze importanti che richiedevano un’at- tenzione supplementare: disabilità, stranie- ri, formazione professionale, scuola dell’in- fanzia, orientamento, scuole paritarie. Si avviava quindi una fase di ripensamen- to e di mediazione che, ritardando l’avvio dell’iter legislativo, faceva temere per il ri- spetto dei tempi di attuazione. Il disegno di legge (ddl) era approvato dal Consiglio dei ministri solo il 12 marzo 2015 e presentato alla Camera il 27 marzo. durante l’iter legi- slativo, il 5 maggio, aveva luogo uno sciope- ro del personale della scuola, che per la pri- ma volta dopo anni vedeva una massiccia adesione con la convergenza di tutti i mag- giori sindacati contro il ddl in discussione. Il percorso si concludeva comunque il 20 mag- gio alla Camera e il 22 il ddl passava al Se- nato, dove riceveva una rapida approvazio- ne il 25 giugno, solo grazie a un voto di fi- ducia, resosi necessario per superare l’ostruzionismo delle opposizioni e i contra- sti interni alla stessa maggioranza. alcune modifiche al testo rendevano necessario un nuovo passaggio alla Camera, dove il ddl era trasmesso il 30 giugno e definitivamente approvato il 9 luglio. la legge riceveva il numero 107 ed era firmata il 13 luglio, com- parendo in gazzetta Ufficiale il 15 luglio ed entrando in vigore il giorno successivo. 2. La natura della legge la legge 13-7-2015, n. 107, reca il titolo di «Riforma del sistema nazionale di istru- zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e si presenta sotto forma di un unico articolo ri- partito in 212 commi, per via della fiducia posta al Senato su un maxiemendamento che ha assorbito l’intero testo del ddl. È il caso di soffermarsi in primo luogo sul titolo del provvedimento, che già da solo mette in evidenza aspetti e intenti signifi- cativi. anzitutto, si parla di «riforma», con un termine che ci appare francamente spro- porzionato, almeno in relazione al sistema scolastico, che ha visto ben altre e più si- gnificative riforme, da quella gentile a quella della scuola media, da quella Berlin- guer a quella moratti. la legge 107 non toc- ca l’ordinamento e si limita a intervenire sulle regole di funzionamento della scuola, badando più al personale che agli alunni, più agli aspetti gestionali che alla proposta educativa (se non in minima parte). fatta questa premessa, dobbiamo notare che la sedicente riforma si applica al «siste- ma nazionale di istruzione e formazione», espressione che costituisce una novità nel panorama legislativo degli ultimi vent’anni. la legge 53/03 e ancora prima la legge 30/00 avevano istituito il «sistema educati- vo di istruzione e di formazione»; la legge

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