Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-2016

75 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 - Dossier XXV Congresso nazionale LA COSTITUZIONE FONTE DI CONVIVENZA CIVILE Bruno De Filippis, Presidente Corte d’Appello del Tribunale di Palermo L a necessità, le origini e la natura della Co- stituzione, nello stato moderno, costituisce un punto di arrivo fondamentale di un per- corso teorico e filosofico sulla natura umana che ha avuto nel ‘600 inglese i suoi autori di riferi- mento. Se per Hobbes la necessità dello Stato costituisce l’unico rimedio possibile ad uno stato di natura caratterizzato dal caos e dalla violen- za primordiale («homo homini lupus») che ha bi- sogno di essere regolato con la forza, per Locke la stessa necessità del contrattualismo e delle regole del convivere civile non costituiscono in- vece un rimedio ad una condizione traumatica, bensì al contrario lo sviluppo naturale di una condizione umana che è portata comunque alla ragionevolezza, al confronto, alla ricomposizio- ne dei conflitti. Una visione positiva e in qual- che modo ottimistica della natura umana che avrà poi nel «contratto sociale» di Rousseau il suo perfetto epilogo, laddove risorge in qualche modo l’utopia classica della democrazia diretta. La distinzione tra Hobbes e Locke derivava innanzitutto dalla diversa esperienza storica, in quanto il primo aveva vissuto il dramma della ri- voluzione sanguinosa degli anni ’40, mentre il secondo era stato testimone del passaggio molto meno traumatico della cosiddetta rivoluzione «gloriosa», con la quale l’intera società inglese riuscì a sbarazzarsi di una monarchia oppressiva e a dar vita ad una monarchia costituzionale. Hobbes teme più di ogni altra cosa la guerra ci- vile e mira alla sicurezza, mentre Locke mira ad una società liberale dove ognuno possa raggiun- gere la felicità. Il primo è generalmente consi- derato il teorico dell’assolutismo, in quanto per uscire dallo stato di natura tutti gli uomini devo- no delegare i propri diritti allo Stato che è ineli- minabile, mentre al contrario per Locke se lo Stato non assolve il proprio dovere di salvaguar- dia dei cittadini può essere abbattuto (diritto di resistenza). Anche Locke si richiama dunque alla «legge di natura» e al «contrattualismo» di Hob- bes, eliminandone però i tratti assolutistici, convinto che «la legge di natura insegna a tutti gli uomini, purché vogliano consultarla, che, es- sendo tutti uguali e indipendenti, nessuno deve danneggiare l’altro nella vita, nella salute, nella libertà e nella proprietà». Comunque sia, nella storia della modernità, l’idea della Costituzione e la sua concretizzazio- ne in forme molto diverse e variabili, ha sempre comunque conservato in sé la natura fondamen- tale di uno strumento di tutela dell’equilibrio dei poteri e di rispetto dei diritti umani, che fa da baluardo insormontabile ad ogni risorgente forma di tirannia e di dittatura. Piattaforma di regole condivise, che nella loro «astrattezza» devono porsi a garanzia del principio fondamen- tale per cui lo Stato è al servizio dei cittadini e non viceversa. Dell’idea che esistono diritti e doveri, in rapporto di equilibrio, tra Istituzioni e persone per il cui bene le prime sono state create. Fatti salvi i principi fondamentali, la Costi- tuzione rappresenta quindi una struttura non statica ma dinamica, in grado di applicarsi an- che alle situazioni non esistenti o non previste dai padri costituenti. La nostra Costituzione, in particolare, costituisce il frutto maturo di quegli ideali che le guerre e le dittature del ‘900 avevano clamorosamente negato e calpe- stato, che conserva puri e intangibili nei suoi Principi Fondamentali. Ciò non significa che la nostra Costituzione sia perfetta e non possa essere mutata, purché non si mutino i principi

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