Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-2016

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 - Dossier XXV Congresso nazionale 68 LA COSTITUZIONE FONTE DI CONVIVENZA CIVILE Michele Forte, Socio sezione di Altamura (BA) La Costituzione e la natura sociale dell’individuo L’articolo 2 della nostra Costituzione recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti in- violabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle for- mazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Se in questo articolo è centrale il riferimento ai diritti fondamentali e inalienabili dell’uomo, altrettanto importante è l’assunto per cui tali diritti non appartengono solo all’individuo, ma anche alle formazioni collettive a cui esso, esprimendo la sua natura sociale appartiene: fa- miglia, associazioni, partiti, comunità religiose… L’uomo a cui si riferisce il dettato costituzio- nale non è quindi un’entità a sé stante, «slega- ta» dalle altre persone, ma un soggetto inserito in una trama di rapporti che ne definiscono pie- namente l’identità. L’articolo 2 intende così non soltanto assicurare l’adeguato riconoscimento sociale alle diverse forme in cui l’uomo libera- mente si associa, ma anche ammettere che esse siano portatrici di istanze e diritti specifici, non riconducibili alla dimensione del singolo. Democrazia Uno dei nostri maggiori pensatori, Norberto Bobbio, ha scritto una bellissima voce sulla «de- mocrazia» per la Enciclopedia Europea. Scrive, dunque, Bobbio che nel concetto di democrazia entrano due elementi: a) il principio di uguaglianza che tende, ov- viamente, a eliminare il maggior numero di disu- guaglianze fra gli uomini e i gruppi; b) un insieme di regole del gioco che consentano la maggior numero possibile di cittadini di influire in modo diretto e indi- retto sulle decisioni di interesse pubblico. La nostra Costituzione, natu- ralmente, si occupa di tutte e due gli elementi e fissa principi, capaci, se messi in atto, di ga- rantire il massimo dell’ugua- glianza con il massimo della li- bertà. I Principi fondamentali costi- tuiscono «lo spirito» della Costi- tuzione, dettano norme di carat- tere etico, rivelano l’ispirazione della legge fondamentale dello Stato. Un solo esempio, l’artico- lo 3 che dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Sono bellissimi Principi, non ancora tradotti pienamente in realtà, scritti nel biennio 1946- 47, denotano quanto avevano saputo veder lon- tano i nostri Costituenti, denunciando i pericoli del razzismo, dell’antifemminismo, della fazio- sità, dell’intolleranza religiosa, delle troppo stridenti diseguaglianze personali e sociali. Quando parliamo di democrazia, non ci rife- riamo soltanto a un insieme di istituzioni, ma in-

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