Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-2016
67 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 - Dossier XXV Congresso nazionale to, quando la titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva dall’estrazione sociale, dalla religio- ne o dal sesso di appartenenza. Nell’art. 3, bisogna distinguere il primo com- ma che sancisce l’uguaglianza in senso formale, dal secondo che riconosce l’uguaglianza in senso sostanziale. L’uguaglianza «formale» è espressione della matrice liberale della democrazia Italiana, quel- la «sostanziale» rivela il suo carattere sociale. Uguaglianza formale vuol dire che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devo- no essere, in egual misura, ad essa sottoposti. Il carattere aperto del principio di uguaglian- za ha consentito la declinazione di un generale divieto di discriminazione; si discrimina quando si trattano in maniera uguale situazioni diverse, ovvero quando si trattano in maniera diverse si- tuazioni uguali. Attraverso valore della ragione- volezza, vero cuore del principio di uguaglian- za, i divieti di discriminazioni sono stati estesi, per via giurisprudenziale, agli orientamenti ses- suali, all’appartenenza ad una minoranza, all’- handicap, all’età. Le varie specificazioni «senza distinzioni di» furono inserite affinché si ponesse fine alle sto- riche discriminazioni, quali, ad esempio, la di- versificazione dei diritti tra uomini e donne «senza distinzioni di sesso». L’uguaglianza «senza distinzioni di razza» serviva a preservare l’ordinamento costituziona- le, mettendolo al riparo dalle più bieche discri- minazioni razziali. Tuttavia, la nostra Costituzione non si arresta al riconoscimento dell’uguaglianza formale: essa va oltre assegnando allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle bar- riere di ordine naturale, sociale ed economico che non consentirebbero a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità. Questo passaggio concettuale è pregnante, poiché consente di affermare che le differenze di fatto o le posizioni storicamente di svantaggio possono essere rimosse. Attraverso l’uguaglianza sostanziale, lo Stato e le sue articolazioni si assumono l’impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Uguaglianza non significa egualitarismo, in- teso come uguaglianza dei punti d’arrivo, dove l’individuo finirebbe per essere annichilito. Il compito dello Stato è invece quello di agire concretamente per metter tutti nelle stesse condizioni di partenza, dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare piena- mente e liberamente la propria personalità. L’uguaglianza è un obiettivo tendenziale che deve essere difeso e tutelato soprattutto quan- do, come oggi, esso risulta al centro di un nu- merosi attacchi, sia nella sua accezione formale che sostanziale. La Costituzione impone ai futuri governanti di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Così si valorizza anche il principio del divieto di discriminazione, che non è accettabile per nessun motivo (né per sesso, razza, lingua, reli- gione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali – art. 3). L’art. 3. determina inoltre superamento dell’art. 1 dello Statuto albertino, che statuiva «la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato» e pone sullo stesso piano tut- te le religioni, col riconoscimento del pluralismo confessionale. La Repubblica ci invita, dunque, ad un atteg- giamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che re- gola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati me- diante accordi tra le parti. Ho lasciato in fondo l’etica, ma non perché sia meno importante. Nella Costituzione non ricorre questa parola in modo esplicito, ma questo valore è imprescin- dibile. Non è immaginabile un Paese democratico che non si ispiri ad una morale ferrea; altrimen- ti, la democrazia finirebbe per essere costruita su muri di carta, rischiando di essere spazzata via al primo colpo di vento. Ecco perché, salvo qualche rara eccezione (l’art. 97 prescrive «…il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione»; l’art. 54 impone ai cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina e ono- re), di etica non si parla esplicitamente, ma è chiaro che una democrazia corrotta non è una democrazia e che il venir meno dei valori mo- rali incide su tutto il sistema delineato dalla Costituzione. In sintesi potremmo asserire che: l’ etica re- pubblicana è l’insieme dei valori costituzionali che si compendiano nella relazione repubbli- ca-democrazia-lavoro-dignità-persona e che trovano nell’ eguaglianza il loro principale pre- supposto e la condizione stessa della loro pen- sabilità.
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