Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-2016

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 - Dossier XXV Congresso nazionale 66 La Costituzione «riconosce» i diritti di ogni uomo «sia come singolo sia nelle formazioni sociali». Le formazioni sociali sono chiaramente defi- nite nella Costituzione come un modus vivendi in cui l’uomo realizza la sua personalità, che non può essere lesa o violata neanche all’inter- no delle formazioni sociali in cui ha deciso vo- lontariamente di far parte. Norme particolari della Costituzione enume- rano poi quali sono le «formazioni sociali» al- l’attenzione del legislatore costituzionale: le minoranze linguistiche (art. 6), le confessioni religiose (artt. 8, 19 e 20, le associazioni (art. 18), la famiglia (artt. 29 e 31), la scuola (artt. 33, 34), i sindacati (art. 39), le comunità di la- voratori e utenti (art. 43) le cooperative (art. 45), i partiti politici (art. 49). Il principio personalista espresso nell’(art. 2) si completa dal punto di vista formale e sostan- ziale con il riconoscimento del lavoro principio fondante della Repubblica(art. 1 e art. 4), come realizzazione dell’individuo e delle sue aspira- zioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta. Attraverso il lavoro l’uomo realizza se stesso e contribuisce a realizzare il progresso materia- le e spirituale della società. Il lavoro va considerato non solo come un diritto, ma anche come un dovere che il citta- dino deve svolgere responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, nella consapevolezza che ogni tipo di lavoro, manua- le o intellettuale, contribuisce al bene della collettività. Sia a livello materiale che spirituale il lavoro, inteso nel nuovo ordinamento repubblicano, è frutto di una libera scelta responsabile. Lavorare in modo responsabile riveste inoltre un elevato significato morale, attraverso il qua- le ogni cittadino partecipa, in prima persona, al- lo sviluppo della vita democratica della nostra Repubblica La valenza imprescindibile del lavoro è co- munque sempre connessa al concetto di cui già ampiamente accennato di dignità. Dignità non è solo un principio morale, ma va inteso in un contesto assai più vasto: il lavoro non è tale, così come costituzionalmente conce- pito, se non è «dignitoso»; chi esercita attività imprenditoriali, ad esempio, può farlo solo nel rispetto della sicurezza, della libertà e della di- gnità umana (art. 41); la retribuzione deve ga- rantire al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36). Connesso imprescindibilmente al valore della persona, della dignità del lavoro è quello del- l’uguaglianza. La proclamazione del principio di uguaglianza segna una rottura decisa nei confronti del passa-

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