Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-2016

31 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 - Dossier XXV Congresso nazionale COSTITUZIONE, SCUOLA, CONVIVENZA CIVILE, EDUCAZIONE CIVICA Luciano Corradini, Presidente emerito UCIIM L a Costituzione per la scuola non rappre- senta solo un evento del passato (1948), sulla base del quale la Repubblica debba limitarsi ad istituire scuole per tutti gli ordini e gradi, riconoscendo a enti e privati analogo diritto, a certe condizioni. Essa è anche un or- dinamento vigente che «funziona», cioè opera anche nel presente, benché non sia noto, com- preso, osservato e sviluppato quanto sarebbe doveroso e utile. Il tema del XXV Congresso UCIIM utilizza la bella immagine della fonte: fonte che disseta, che dà vita, alimenta il giar- dino della convivenza civile. I nessi fra Costituzione e Scuola Se in virtù della Costituzione la Repubblica istituisce le scuole secondo certi principi e con certi fini, che sono quelli indicati nei primi 54 articoli, e in particolare nei primi 12, allora la scuola non è un’istituzione neutra, priva di fi- nalità e di criteri di funzionamento. Fin dal 1961 Umberto Pototschnig, nel suo fondamentale saggio intitolato Insegnamento istruzione scuola (Giuffrè, Milano) aveva sotto- lineato che la Costituzione, a proposito della scuola, ha parlato di istruzione («La Repubbli- ca detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole…», art. 33), riservando ai ge- nitori «il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli…» (art. 30). Tuttavia l’autorevole giurista concluse che, se la scuola come tale non ha il compito educativo che lo Stato fascista di derivazione hegeliana aveva preteso, l’educazione non può non essere an- che compito, oltre che del genitore, anche dell’insegnante, perché non è possibile istruire senza inserire consapevolmente il processo di apprendimento nello sviluppo dell’intera per- sonalità del discente. Dovremmo aggiungere che la scuola della Repubblica deve operare (e cioè educare istruire e formare) secondo i principi, i valori e i fini propri della Costituzione: e quindi anche ricordare, apprezzare, interpretare e praticare la Costituzione. Tocca cioè alla scuola, attraverso la specifi- cità dei mezzi di cui dispone, concorrere a far comprendere e rispettare il «patto costituzio- nale» nel corso del tempo. Ne va della soprav- vivenza e dello sviluppo della Repubblica. Biso- gna ricordare subito la saggia domanda di Ora- zio: «Quid leges sine moribus vanae profi- ciunt?». A che servono leggi vuote, senza i co- stumi? Si dovrebbe aggiungere, riprendendo un detto di Kant, che, se le leggi senza i costumi sono vuote, i costumi senza le leggi sono cie- chi. Cioè le leggi, e la Costituzione è tra que- ste, non sono sufficienti, ma sono necessarie. La Costituzione non è solo una «carta» tra- sportata dal vento, ma la garanzia scritta per i singoli, per i gruppi sociali e per le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, dei valori e dei diritti che proclama: quei valori e diritti che erano mal garantiti dallo Statuto Alberti- no, che sono stati perduti per opera del Fasci- smo e della guerra e che sono stati esplicita- mente proclamati e resi in qualche modo esigi- bili anche per le nuove generazioni, attraverso l’elaborazione compiuta fra il giugno del ’46 al dicembre del ’47 dall’Assemblea Costituente. Perché riconosce e garantisce i diritti inviola- bili dell’uomo, la Carta ha diritto di chiedere l’adempimento dei corrispondenti doveri (artt. 2 e 4 Cost.), che altrimenti apparirebbero co- me un’imposizione moralistica. Le leggi fatte nello scorso settantennio, per dare via via concretezza normativa, ammini- strativa, pedagogica e didattica ai sintetici dettati costituzionali, precisano e ribadiscono, con maggiore o minore consapevolezza e coe- renza, la valenza educativa della scuola. Basti pensare alle riforme della scuola media, ai de- creti delegati del 74, alla costituzionalizzazio- ne dell’autonomia scolastica (art. 117, frutto della l. cost.18.10.2001, n. 3): l’ autonomia che viene riconosciuta ad ogni istituzione sco- lastica implica infatti il riconoscimento della sua responsabilità nella realizzazione dell’inte- ro disegno costituzionale. I termini sono forti, ma mi sembrano giusti- ficati. Il dpr. 8.3.1999, n. 275, nel delineare «natura e scopi delle istituzioni scolastiche» precisa che l’autonomia «è garanzia della li-

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