Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-2016
109 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 - Dossier XXV Congresso nazionale turali sono confluite in programmi pluriennali. Vanno ricordati: Caleidoscopio per incoraggiare la creazione artistica e la diffusione della cultu- ra in Europa; Arianna per il miglioramento della cooperazione nel settore letterario; Raffaello indirizzato a incentivare la cooperazione e la protezione del patrimonio culturale in Europa e a migliorare la possibilità dei cittadini di acce- dere a tale patrimonio; il programma Cultura 2000 che ha unificato i tre programmi preceden- ti anche ai fini del finanziamento e di una mag- giore visibilità dell’azione dell’UE. Vanno ricor- dati, altresì, il programma Cultura 2007-2013 per promuovere la mobilità delle persone che lavorano nel settore culturale e il programma Europa Creativa 2014-2020 volto a promuovere la diversità culturale e linguistica dell’UE. Inol- tre, sono state messe in cantiere nuove iniziati- ve quali l’istituzione annuale della Capitale eu- ropea della cultura; gli itinerari culturali per far conoscere le varie realtà locali e l’assegnazione di premi vari per valorizzare le eccellenze nel campo dell’architettura, della letteratura e del- la musica. La disamina della tipologia degli interventi citati conferma come i forti interessi degli Stati nazionali hanno finito con l’imporre la pesante opzione del coordinamento e della cooperazione piuttosto che far perseguire una politica comune nel settore; e questo, purtroppo, con effetti fre- nanti nei confronti della integrazione culturale. La verità è che si è cercato di tenere sotto controllo il fenomeno, come si evince anche dal- la precisazione del Trattato di Amsterdam sulla c.d. clausola di compatibilità che nella valuta- zione preventiva per l’adozione di qualsiasi atto costringe le istituzioni a privilegiare in modo esasperato la salvaguardia delle differenze e delle specificità. Anche se la clausola nella pras- si e nel tempo ha perso mordente, resta indica- tiva di un certo modo di considerare le interfe- renze della cultura sulle politiche comunitarie. Peraltro, anche la Carta di Nizza (9) spinge verso questa impostazione laddove all’art. 22 sancisce che l’UE rispetta le diversità culturali, religiose e linguistiche. È il momento, allora, di spendere qualche ri- flessione più generale. Il concetto di cultura si disarticola in varie sfaccettature estendendosi da un significato ri- stretto e selettivo identificabile con l’arte, le espressioni creative ed intellettuali ad un signi- ficato più ampio coincidente con l’insieme dei modi di vivere, operare, condividere e in sintesi con il complesso relazionale che caratte- rizza una società o un gruppo sociale. Nella logica dell’art. 167 del Trattato di Lisbona, che ha cristallizzato le ver- sioni dei pregressi artt. 128 e 151, la no- zione di cultura appare cesellata in rela- zione alle finalità da perseguire. Non c’è dubbio che in primis il braccio ufficiale delle istituzioni tende a concentrarsi sul- la memoria storica dei popoli che ab- braccia la nozione di patrimonio storico- artistico nazionale e soprattutto di bene culturale. Questo verosimilmente perché le tradizioni non sono omologabili mal- grado le somiglianze e le reciproche in- fluenze che la Comunità sollecita a co- gliere quale distillato delle comuni radi- ci. Quest’ultima operazione, peraltro, è resa difficile se non impossibile dallo scenario multietnico troppo variegato. Sul piano dei programmi molti interventi sembrano privilegiare anche una nozione gno- seologica di cultura come sapere, come fattore di sviluppo sociale ed economico che coinvolge prevalentemente gli aspetti della formazione e della educazione (progetti Erasmus e Socrates). L’art. 167 del Trattato di Lisbona attraverso i settori di intervento elencati ha fornito la base giuridica per azioni dirette a sviluppare e mi- gliorare la conoscenza e la sua diffusione anche attraverso il potenziamento degli strumenti di comunicazione: editoria, audiovisivi, interscam- (9) La Carta di Nizza o dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata nel corso del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2000, inizialmente priva di obbligatorietà, ha acquistato valore giuridico vincolante con il Trattato di Lisbona.
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