Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-2016
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 - Dossier XXV Congresso nazionale 108 to delle loro diversità nazionali e regionali evi- denziando al contempo il «retaggio culturale co- mune». Viene specificato poi che l’attività delle istituzioni comunitarie è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra gli stati membri e, se neces- sario, ad appoggiare ed integrare la loro azione nell’ambito di alcuni settori tassativamente in- dicati: miglioramento della conoscenza e diffu- sione della cultura e della storia dei popoli eu- ropei; conservazione e salvaguardia del patrimo- nio culturale di importanza europea; migliora- mento degli scambi culturali non commerciali; promozione dell’attività artistica e letteraria, compreso il settore audiovosivo; cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazio- nali. Infine, è previsto che la Comunità debba tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trat- tato (c.d. clausola di compatibilità). L’art. 128 è stato confermato dal successivo Trattato di Amsterdam (6) che oltre ad assegnar- gli una diversa numerazione (diviene art. 151) ne ha rafforzato l’incidenza. Il Trattato di Am- sterdam, però, ha parzialmente modificato la clausola di compatibilità prevedendo che la Co- munità tenga conto degli aspetti culturali nel- l’azione che svolge a norma di altre disposizioni, in particolare ai fini di rispettare e promuovere le diversità delle sue culture. Quest’ultimo inci- so ha spostato l’equilibrio della preventiva valu- tazione dell’impatto culturale da una considera- zione generica verso una più particolare che ob- bliga le istituzioni, nell’adozione di qualsivoglia atto di confrontarsi con le realtà locali. Anche il Trattato di Lisbona (7) ha conferito accresciuta importanza alla cultura. Nel preambolo viene esplicitata la volontà di ispirarsi alle eredità cul- turali, religiose e umanistiche dell’Europa. Al- l’art. 6 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE) viene sancito che in ambito culturale la UE ha competenze per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare e completare l’azione de- gli stati membri. L’art. 167 riprende integral- mente i contenuti degli ex artt. 151 e 128 già ci- tati. Una importante novità ha riguardato la procedura decisionale dove viene introdotto il voto a maggioranza qualificata anziché alla una- nimità che, in non poche occasioni, aveva bloc- cato l’azione delle istituzioni. Tutta la disciplina, mentre da una parte sem- bra autorizzare l’UE a perseguire ufficialmente una politica culturale autonoma, sia pure fissan- done i settori di intervento, dall’altra ha forma- lizzato che tale azione deve svolgersi nel rispet- to del principio di sussidiarietà dal momento che gli Stati membri conservano la responsabilità delle rispettive politiche culturali e la comunità interviene solo in funzione di appoggio ed incen- tivazione. Il quadro giuridico prefigurato, malgrado le intervenute aperture, è scarno e poco chiaro ed ha alimentato un’acceso dibattito, specie nel- l’immediatezza della svolta di Mastricht. I filoeuropeisti avevano enfatizzato la porta- ta innovativa dell’art.128 come fosse il pass- partout per schiudere le porte ad una regola- mentazione del settore in modo globale, siste- matico e permanente al fine di assicurare alla cultura una dimensione comunitaria. Gli euroscettici si erano opposti paventando il pericolo di una omologazione delle culture e, quindi, delle identità nazionali attraverso un’attività normativa volta alla armonizzazio- ne delle legislazioni nazionali. Una esegesi cor- retta dell’art.128 escludeva però questo peri- colo di omologazione. Lo sviluppo successivo deve ritenersi tale da avere ridimensionato questi timori. La politica culturale della Comunità, infatti, si è mantenuta sempre in linea con una logica addizionale dei retaggi culturali nazionali, inca- pace di approfondire la nozione di «retaggio cul- turale comune» e di promuovere il patrimonio dell’Europa Unita, il patrimonio culturale di im- portanza europea indispensabile a radicare il sentimento di una identità culturale. Questa re- ticenza probabilmente ha trovato humus anche nel faticoso percorso evolutivo della Comunità che ha scelto, per opportunità di mercato, l’al- largamento soggettivo a favore di paesi etnica- mente e culturalmente molto diversi, rinfoco- lando le diffidenze degli Stati e le preoccupazio- ni di perdita di identità. In poche parole l’UE ha ripiegato su interventi di promozione, di incenti- vazione e di sostegno del patrimonio culturale, ma sempre inteso come sommatoria dei patri- moni nazionali (8). Dopo Mastricht ed Amsterdam le inizitive cul- (6) Il Trattato di Amsterdam siglato il 2.10.97 è entrato in vigore l’1 maggio 1999. (7) Il Trattato di Lisbona firmato il 13.12.2007 ed entrato in vigore nel 2009 ha apportato modifiche attraverso in- nesti sia al Trattato istitutivo della Comunità ridenominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) che al Trattato sulla Comunità Europea (T.C.E.). (8) Per una ricostruzione puntuale dei tipi di intervento cfr: Finanziamento comunitari e beni culturali, a cura di AA.VV . pubblicato dall’Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1996.
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