LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 XXII 2. L’organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Congresso Nazionale in sede di nomina. In caso di composizione collegiale dell’organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Nazionale non possono contestualmente far parte anche dell’Organo di controllo. 3. L’Organo di controllo dura in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con il Congresso Nazionale convocato per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. 4. L’Organo di controllo: a) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; b) può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 c. 1, la revisione legale dei conti; c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. 5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell’Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Congresso Nazionale e alle riunioni del Consiglio Nazionale. Per l’incarico di componente dell’Organo di controllo, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. Qualora venga deliberato un compenso, nel rispetto delle presenti disposizioni statutarie, tale compenso dovrà essere definito secondo i criteri indicati dal D. Lgs. 117/2011. Art.15 (Consulenti ecclesiastici) 1. I Consulenti ecclesiastici sono presbiteri che vengono nominati dalla competente autorità ecclesiastica, partecipano alla vita dell’Associazione e ne accompagnano le attività, con lo scopo principalmente di alimentare la vita spirituale e la missione apostolica dei soci nell’ambito dell’azione educativa sia personale che associata. 2. I consulenti ecclesiastici partecipano, in base alla loro nomina, agli organi associativi con diritto di parola. Art. 16 (Durata degli organi associativi) 1. Gli organi associativi sono eletti ogni 4 anni. Art.17 (Cariche sociali) 1. Non è consentito il cumulo degli incarichi di Presidente sezionale, regionale, nazionale e di eventuale presidente di raggruppamento tra sezioni, né il cumulo dell’incarico di Presidente regionale con quello di componente del Consiglio di presidenza nazionale o di consigliere nazionale. L’opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dall’avvenuta elezione. 2. I Presidenti sezionali, regionali, nazionale e gli eventuali Presidenti di raggruppamenti tra sezioni possono essere eletti per un numero massimo di tre mandati consecutivi. 3. Tutte le cariche sociali sono gratuite. 4. Per garantire l’autonomia associativa, l’assunzione della responsabilità di presidenza, dalla dimen-
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