LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 XXI Art.11 (Consiglio delle Regioni) 1. È composto dai Presidenti regionali, dai componenti del Consiglio di presidenza e dagli altri consiglieri nazionali. Di norma si riunisce una volta l’anno. 2. Il Consiglio delle Regioni è l’organo di indirizzo e di controllo dell’Associazione, secondo le linee progettuali deliberate dal Congresso nazionale. 3. La sola componente dei Presidenti regionali, eletti dalle sezioni regionali in qualità di rappresentanti dei relativi associati, approva e delibera i bilanci di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. 4. Per l’incarico di componente del Consiglio delle regioni non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. 5. Il Consiglio delle Regioni si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l’identità dei partecipanti, deve consentire la verbalizzazione e deve consentire ai partecipanti di intervenire e di esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. 6. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio delle Regioni. Art.12 (Comitato dei Probiviri) 1. Il Comitato dei probiviri è composto da cinque componenti. Il Comitato elegge il presidente e nomina il segretario. 2. Al Comitato compete: deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli regionali, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale; giudicare le controversie tra i soci. 3. Per l’incarico di componente del Comitato dei probiviri non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. Art. 13 (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti, eletti dal Congresso Nazionale. 2. Il Collegio elegge il Presidente e nomina il segretario. 3. Il Collegio verifica la regolarità dell’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione e ne relaziona al Congresso. 4. Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio nazionale, quando all’ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo e finanziario. 5. Se la revisione legale dei conti è affidata dal Congresso Nazionale all’Organo di controllo, qualora nominato, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 6. Per l’incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. Art. 14 (Organo di controllo) 1. L’Organo di controllo è nominato facoltativamente dal Congresso Nazionale, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.
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