LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 XXIII sione sezionale a quella nazionale, è incompatibile con la contemporanea assunzione delle cariche di presidente o segretario in partiti politici e sindacati, a livello locale e nazionale, nonché in associazioni e fondazioni solo a livello nazionale. 5. I soci che hanno ricoperto la carica di presidenti nazionali possono assumere la qualifica di Presidenti emeriti e partecipano alle sedute del Consiglio nazionale con diritto di parola e voto consultivo. Art.18 (Patrimonio) 1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell’attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati. Esso comprende anche tutti i mezzi finanziari a disposizione delle Sezioni e dei Consigli regionali che non abbiano adottato l’ordinamento proprio. 2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. 4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 19 (Bilancio d’esercizio e bilancio sociale) 1. L’esercizio dell’Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno. 2. Per ogni esercizio il Consiglio nazionale predispone i bilanci e li sottopone al Consiglio delle regioni, ai sensi dell’art 11. 3 del presente Statuto, per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile. 3. Se ricorre quanto previsto all’art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l’utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 13 comma 1 del CTS. 4. Ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 del D.Lgs.. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio Nazionale predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile. Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria. 2. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore di ispirazione cattolica, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
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