LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 XVIII 2. È’ convocato ordinariamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. E’ convocato ogni quattro anni dal Presidente nazionale per stabilire le linee progettuali dell’associazione. Straordinariamente può essere convocato su proposta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. 3. Al Congresso nazionale compete: a) elaborare ed approvare le linee progettuali dell’Associazione; b) apportare e deliberare modifiche allo Statuto e al Regolamento organico nazionale; c) eleggere il Presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti del Consiglio nazionale, il Comitato dei probiviri e il Collegio dei revisori dei conti. d) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge; e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti; f) approvare ogni regolamento predisposto dal Consiglio nazionale, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l’organizzazione dell’Associazione; g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; 4. Il Congresso nazionale viene indetto, altresì, ogniqualvolta il Consiglio nazionale ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati con diritto di voto o dall’Organo di controllo, ove nominato ed in ogni caso ogni qualvolta ricorra una delle ipotesi contemplate dal Regolamento organico nazionale. 5. L’avviso di indizione del Congresso nazionale sarà reso pubblico ai soci tramite la pubblicizzazione sul sito dell’associazione. Si rimanda al Regolamento per il dettaglio delle procedure congressuali. Sarà altresì inviata mail di avviso di convocazione ai soci all’indirizzo risultante nel libro dei soci con l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. 6. L’ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale, l’elezione della presidenza del congresso, l’approvazione del regolamento congressuale, le designazioni della segreteria congressuale, della commissione verifica poteri, della commissione elettorale, dei componenti dei seggi elettorali, le relazioni del presidente, del segretario, del delegato nazionale all’amministrazione e del presidente del collegio dei revisori dei conti, la discussione e la votazione delle mozioni, le eventuali modifiche allo statuto e al Regolamento organico nazionale, l’elaborazione, la discussione e l’approvazione delle linee progettuali dell’associazione, le operazioni elettorali. 7. Nel caso di dimissioni del Presidente nazionale, di decadenza o sfiducia dello stesso oppure in caso che la metà dei consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria, oppure su richiesta di un terzo dei soci, oppure per richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente convoca il congresso entro 15 giorni. Se il Presidente non adempie a questo compito, dal sedicesimo giorno il congresso è convocato dal vicepresidente vicario o in sua assenza da un altro vicepresidente per tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto. 8. Compito del Congresso è eleggere il presidente nazionale, i quattro vicepresidenti ed i componenti del consiglio nazionale, il comitato dei probiviri, il collegio dei revisori dei conti; gli eletti avranno mandato per 4 anni. È compito del Congresso discutere e approvare le mozioni congressuali, discutere e approvare le eventuali modifiche allo statuto e al regolamento organico nazionale; elaborare, discutere e approvare le linee progettuali dell’associazione, discutere e approvare il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme statutarie e delle indicazioni del regolamento organico nazionale; 9. Al congresso compete eleggere 5 presidenti del congresso; designare la segreteria congressuale, composta da 5 membri, di cui uno con funzione di coordinatore; designare la commissione verifica poteri, composta da 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; designare la commissione elettorale, composta da 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; istituire due seggi elettorali e designare per ogni seggio 3 componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; 10. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i soci che ne facciano richiesta. 11. I verbali del congresso nazionale devono essere accessibili a tutti i soci, entro 30 giorni dalla
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=