7-8 - Luglio-Agosto 2025

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 XIX conclusione del congresso. 12. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio nazionale non possono votare. 14. Il Congresso nazionale si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei delegati eletti in ambito regionale. Art. 8 (Presidente Nazionale) 1. Il Presidente Nazionale è rappresentante legale dell’Associazione ed a lui compete: a) dirigere, coordinare e promuovere l’attività generale dell’Associazione secondo le linee progettuali approvate dal Congresso nazionale; b) convocare e presiedere il Consiglio di presidenza, il Consiglio nazionale e il Consiglio delle Regioni; c) stipulare contratti e convenzioni deliberati dal Consiglio nazionale; d) dirigere direttamente, o mediante un collaboratore, gli uffici centrali dell’Associazione; e) delegare eventualmente i Presidenti regionali e sezionali a rappresentare l’Associazione per l’attuazione di particolari compiti istituzionali; f) presentare al Congresso nazionale la relazione sull’attività dell’Associazione. 2. In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, da un altro Vice Presidente. Art.9 (Consiglio di presidenza) 1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente e da 4 Vice Presidenti di cui uno con funzione vicaria. 2. I vicepresidenti collaborano responsabilmente con il Presidente nazionale nel dirigere, coordinare e promuovere le attività dell’Associazione. Art.10 (Consiglio Nazionale) 1. Il Consiglio nazionale è composto da 13 componenti eletti, dai componenti del Consiglio di presidenza e dal primo dei non eletti dei candidati presidenti che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi. In caso di un solo candidato presidente o del non raggiungimento del quorum del primo dei non eletti, i componenti eletti del Consiglio nazionale sono 14. 2. Il Consiglio nazionale è l’organo che progetta, delibera e verifica l’attività dell’Associazione, che opera secondo le linee progettuali approvate dal Congresso Nazionale. 3. Nello specifico al Consiglio nazionale spetta: a) eseguire i deliberati del Congresso nazionale; strutturare la progettazione quadriennale; redigere la programmazione annuale; deliberare le attività dell’Associazione; deliberare l’esclusione degli associati per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi. b) predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale da sottoporre all’approvazione del Consiglio delle regioni ai sensi dell’art.11 comma.3 del presente Statuto; c) determinare le quote associative; d) predisporre i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa da sottoporre all’approvazione del Congresso nazionale; e) nominare, tra i soci anche non Consiglieri nazionali, il Segretario nazionale e il delegato nazio-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=