LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 XVII 5. La quota associativa è stabilita nel suo ammontare dal Consiglio Nazionale, secondo le linee di indirizzo del Consiglio delle Regioni; tale quota è personale e non è trasmissibile. 6. Tutti i soci ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli dell’Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico nazionale. Art. 5 (Recesso ed esclusione dell’associato) 1. La qualità di associato è a tempo determinato, con rinnovo annuale in riferimento all’anno sociale ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi: a) mancato versamento della quota associativa annuale; b) recesso dell’associato da comunicarsi per mail o per PEC al Consiglio Nazionale o a quello Sezionale; c) il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l’anno in corso; d) recesso dell’associato deliberata dal Consiglio Nazionale o Sezionale competente per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; 2. Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all’Associazione. Art. 6 (Organizzazione ed organi dell’Associazione) 1. L’organizzazione dell’Associazione si articola su tre livelli obbligatori: sezionale, regionale e nazionale, ciascuno dei quali ha i suoi organi, collegati tra loro in ordine gerarchico. 2. È facoltativa la costituzione di livelli intermedi, demandati all’autorganizzazione delle sezioni e delle regioni. 3. Le modalità operative di elezione, la struttura, l’organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi del livello locale sono stabiliti, sempre secondo i principi del presente Statuto, dal Regolamento organico nazionale, nonché dai regolamenti locali o dagli ordinamenti propri, fatti salvi le assemblee sezionali, i congressi regionali, i consigli sezionali e regionali, i presidenti sezionali e regionali. 4. Le modalità operative di elezione e l’organizzazione degli organi del livello nazionale sono stabiliti dal Regolamento organico nazionale, sempre secondo i principi del presente Statuto. 5. Ferma restando l’adesione al presente Statuto, le diverse dimensioni territoriali obbligatorie possono adottare un ordinamento proprio, comunicandolo al Consiglio nazionale e ricevendo la verifica di legittimità. 6. 6. La Sezione è l’articolazione di base dell’Associazione. Gli organi a livello sezionale sono: Assemblea sezionale, Consiglio sezionale, Presidente sezionale, Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio. 7. 7. Gli organi a livello regionale sono: Congresso regionale, Consiglio regionale, Presidente regionale, Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio. 8. 8. Gli organi a livelli intermedi facoltativi in ambito regionale si possono costituire in raggruppamenti tra sezioni con eventuali organi propri definiti a livello locale. Si possono costituire in raggruppamenti tra regioni, solo a livello organizzativo. 9. 9. Gli organi a livello nazionale sono: Congresso nazionale, Presidente nazionale, Consiglio di presidenza, Consiglio nazionale, Comitato dei probiviri, Collegio dei revisori dei conti, Consiglio delle regioni. Art. 7 (Congresso Nazionale) 1. Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti su base regionale.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=