7-8 - Luglio-Agosto 2025

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 XVI h) promuovere e realizzare attività di interesse generale per le valorizzazioni civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 8. L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 9. Per finanziare le attività istituzionali l’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l’erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 3.7.2017, n. 117 e relativi decreti attuativi. Art. 3 (Associati) 1. Sono associati le persone fisiche che sono ammesse a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell’Associazione. a) In particolare, possono far parte dell’Associazione come “soci ordinari”: gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, di cui all’art. 1 del presente Statuto; gli aspiranti all’insegnamento, gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori di cui all’art. 1, che siano passati ad altro ruolo o siano in quiescenza. b) Possono far parte dell’Associazione in qualità di «soci onorari» personalità del mondo culturale di ispirazione cattolica, che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito socio-educativo o verso l’UCIIM. 2. L’Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. 3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle attività promosse dall’associazione, e di intervenire al Congresso. 4. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico Nazionale e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. 5. Ogni associato è tenuto, per ciascun anno sociale, al versamento della quota associativa il cui importo può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale. Art.4 (Ammissione degli Associati) 1. L’ammissione all’Associazione in qualità di associato presuppone la condivisione dei valori e dei principi dell’Associazione, nonché la presentazione di una domanda al Presidente della sezione nella quale ci si intende iscrivere o al Presidente Nazionale in caso di iscrizione diretta all’UCIIM Nazionale, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente: a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o PEC; b) dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; c) il versamento della quota associativa. 2. La domanda di ammissione presentata al Presidente Nazionale o Sezionale è deliberata, anche online, rispettivamente dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio Sezionale che la esaminano entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 3. L’ammissione è comunicata con l’invio della tessera di socio con il riferimento all’anno sociale e con l’annotazione del Presidente Nazionale nel libro degli associati, sentito il Presidente sezionale. 4. La data dell’iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

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