7-8 - Luglio-Agosto 2025

V LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 solo Delegato, questi è portatore di tutti i voti della Sezione. 3. Il Delegato sezionale impossibilitato a partecipare al Congresso regionale può delegare un altro Delegato della stessa Sezione. Ogni delegato non può avere più di una sub-delega. 4. Se da una Sezione non partecipa alcun Delegato al Congresso regionale i voti vanno persi. PARTE IV CONGRESSI REGIONALI Art. 10 1. Il Congresso regionale per le elezioni dei Delegati al Congresso nazionale è indetto dal Presidente regionale almeno 50 giorni prima della sua celebrazione. 2. L’o.d.g. del Congresso regionale deve contenere: 2.1 la trattazione del tema congressuale 2.2 l’elezione del Presidente del Congresso e la designazione degli altri Organi congressuali 2.3 la presentazione, la discussione e l’approvazione del Regolamento congressuale e delle mozioni congressuali 2.4 l’elezione dei Delegati al Congresso nazionale 3. Votano i Delegati delle Sezioni della Regione, con diritto a tanti voti quanti sono i Soci che rappresentano. 4. I voti dei Delegati sezionali assenti al Congresso regionale, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i Delegati della stessa Sezione, in ordine di elezione. Art. 11 1. Il Congresso regionale: 1.1 elegge il Presidente del Congresso 1.2 designa l’Ufficio di segreteria 1.3 designa la Commissione elettorale 1.4 designa il Seggio elettorale 2. La Commissione elettorale e il Seggio elettorale possono coincidere. 3. Il Congresso regionale elegge, con voto diretto e segreto, i Delegati della Regione al Congresso nazionale. 4. Il numero dei Delegati da eleggere è rapportato al numero dei Soci della Regione; considerando che ciascun Delegato regionale è portatore di n. 30 voti al Congresso nazionale, il totale dei Soci della Regione diviso 30 darà il numero dei Delegati da eleggere. Al primo degli eletti vengono assegnati, oltre ai 30 voti base, anche eventuali voti restanti non attribuiti. (Vedi art. 25/1 del Regolamento organico nazionale). 5. Qualora il numero dei Soci della Regione sia inferiore a 60, un solo Delegato sarà portatore di tutti voti. 6. Qualora in una Regione esista una sola Sezione, le operazioni elettorali si svolgono in un unico grado. Art. 12 1. La lista o le liste dei Candidati delegati regionali deve/devono essere presentata/e alla Commissione elettorale regionale. 2. Hanno diritto a candidarsi tutti i Soci della Regione regolarmente iscritti, in base all’art.2 del presente Regolamento. 3. Ogni lista di Candidati deve essere presentata da almeno 6 Delegati e deve essere firmata per accettazione dai Candidati. 4. Gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Delegati

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