IV LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 3. All’Assemblea sezionale partecipano tutti i Soci regolarmente iscritti, in base all’art. 2 del presente Regolamento. Art. 6 1. L’Assemblea sezionale: 1.1 elegge il Presidente dell’Assemblea 1.2 designa l’Ufficio di Segreteria 1.3 designa la Commissione elettorale 1.4 designa il Seggio elettorale 2. I Componenti della Commissione elettorale e del Seggio elettorale possono coincidere. 3. L’Assemblea sezionale elegge, con voto diretto e segreto, i Delegati al Congresso regionale. 4. Il numero dei Delegati da eleggere è rapportato al numero dei Soci della Sezione. Considerando che ciascuno è portatore di n. 5 voti al Congresso regionale, il totale dei Soci diviso 5 darà il numero dei Delegati da eleggere (Vedi art. 24/1 del Regolamento organico nazionale). Al primo degli eletti vengono assegnati, oltre ai 5 voti base, anche eventuali voti restanti non attribuiti. Art. 7 1. La lista o le liste dei Candidati delegati sezionali deve/devono essere presentata/e alla Commissione elettorale sezionale. 2. Ogni lista di Candidati deve essere presentata da almeno tre Soci e deve essere firmata per accettazione dai Candidati. 3. Gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Delegati da eleggere. Eventualmente arrotondato per difetto. In ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due. 4. È consentito il voto per delega ad un altro Socio della Sezione. Ogni Socio può avere una sola delega. 5. In caso di più liste, l’attribuzione dei Delegati eletti avviene col metodo proporzionale puro. Art. 8 1. Il Presidente dell’Assemblea sezionale, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale sezionali sono responsabili del buon andamento delle operazioni elettorali. 2. Il Presidente sezionale trasmette alla Commissione elettorale sezionale il numero dei Soci della Sezione e l’elenco degli aventi diritto al voto. 3. La Commissione elettorale sezionale, in base all’art. 6 / comma 4 del presente Regolamento e alla documentazione trasmessa dal Presidente sezionale, determina il numero dei Delegati da eleggere e predispone l’elenco degli aventi diritto al voto, sul quale i votanti appongono la loro firma. 4. Il Seggio elettorale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale, esplica gli ulteriori adempimenti elettorali. 5. Dei lavori assembleari e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti della Sezione e da inviare alle Presidenze nazionale e regionale. Art. 9 1. Il Presidente sezionale rilascia ad ogni Delegato al Congresso regionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore. 2. Se da una Sezione non dovessero partecipare al Congresso regionale tanti Delegati quanti sono quelli ai quali ha diritto, i voti della Sezione vengono suddivisi tra i Delegati partecipanti, a multipli di cinque, in ordine di elezione. Se dovesse intervenire al Congresso regionale un
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