VI LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2025 da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto. In caso di più liste, l’attribuzione dei Delegati eletti avviene col metodo proporzionale puro. 5. È consentito il voto per delega ad un altro Delegato della Sezione. Ogni Delegato può avere una sola sub-delega. Art. 13 1. Il Presidente del Congresso regionale, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale regionali sono responsabili del buon andamento delle operazioni elettorali. 2. Il Presidente regionale trasmette alla Commissione elettorale il numero complessivo dei Soci della Regione, il numero dei Soci di ogni Sezione e i verbali delle elezioni sezionali. 3. La Commissione elettorale regionale determina, in base all’art. 11/ comma 4 del presente Regolamento e alla documentazione trasmessa dalla Presidenza regionale, il numero dei Delegati da eleggere e predispone, in base ai verbali delle elezioni sezionali e ai certificati di delega dei Delegati sezionali, l’elenco degli aventi diritto al voto, sul quale i Votanti appongono la loro firma. 4. Il Seggio elettorale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale, esplica gli ulteriori adempimenti elettorali. 5. Sulle schede elettorali va indicato il valore in numero di voti (ad es.: 1 voto, 2 voti, 5 voti,10 voti), al fine di utilizzare tagli diversi di schede, che non permettano, tra l’altro, l’individuazione degli Elettori. 6. Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti della regione, da inviare alla Presidenza nazionale entro e non oltre il 25 ottobre 2025 e da far pervenire alla Commissione verifica poteri del Congresso nazionale, tramite un Delegato al Congresso medesimo. Art. 14 1. Il Presidente regionale rilascia ad ogni Delegato al Congresso nazionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore. 2. Se da una Regione non dovessero partecipare al Congresso nazionale tanti Delegati quanti sono quelli ai quali ha diritto, i voti della Regione vengono suddivisi tra i Delegati partecipanti, a multipli di trenta, in ordine di elezione; se dovesse intervenire al Congresso nazionale un solo Delegato, questi è portatore di tutti i voti della Regione. 3. Il Delegato regionale impossibilitato a partecipare al Congresso nazionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro Delegato della stessa Regione. Ogni delegato non può avere più di una sub-delega. 4. Se da una Regione non partecipa alcun Delegato al Congresso nazionale, i voti della Regione vanno persi. PARTE V RINVIO ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE Art. 15 1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e al Regolamento organico dell’Associazione.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=