La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2020 37 L a responsabilità genitoriale è la potestà attribuita ai genitori di proteggere, edu- care e istruire il figlio minorenne e pen- sare ai suoi interessi. Considerato che il minore è privo della capacità di agire, per lui agisce il genitore in qualità di rappresentante e, più precisa- mente, di rappresentante legale, derivando i suoi poteri direttamente dalla legge. Un tempo questa potestà era attribuita al padre, da qui deriva la denominazione di patria potestà. Nel diritto italiano è stato superato il concetto di «potestà» e introdotto quello di «responsabilità genitoriale»(art. 316 c.c.), denominazione presente da tempo in am- bito europeo, e che adesso è stata recepi- ta anche nel nostro paese, perché definisce meglio i contenuti dell’impegno genitoriale, non più da considerare come una «potestà» sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori in modo paritario nei confronti del figlio, te- nendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. L’intento della norma è di sicuro apprez- zabile, perché va nella direzione di risolve- re le questioni presenti nel rapporto geni- tori-figli. In mancanza di essi, o per sopravvenuta morte o perché decaduti dalla responsabili- tà (art. 330 c.c.), viene nominato un tutore, che provvede alle attenzioni della persona del minore e ne amministra i beni. Alla responsabilità genitoriale vengono sottoposti i figli minori non emancipati, sia coloro che sono nati nel matrimonio sia colo- ro che sono nati fuori dal matrimonio. Questo vale anche nel caso di figli adotti- vi, se i loro genitori, per effetto dell’adozio- ne legittimante, acquistano con ogni effetto la responsabilità genitoriale. I casi di alunni con genitori separati o con un solo genitore sono, al giorno d’oggi , sempre più numerosi, come sempre più nu- merose e delicate le situazioni che nei fatti potrebbero verificarsi. Le Scuole, in casi del genere, devono agi- re senza incorrere in errori che potrebbero avere risvolti negativi sia per gli allievi sia riguardo alla responsabilità delle medesime Istituzioni scolastiche. Per affrontare la questione, è necessa- rio fare prima di tutto una distinzione delle azioni genitoriali, che possiamo classificare in: • azioni che hanno per oggetto decisioni di maggiore interesse per il figlio; • azioni che hanno per oggetto decisioni diverse da quelle di maggiore interesse. Da attenzionare sono, a tal fine gli arti- coli 337 bis-ter-quater e seguenti del C.C. che disciplinano l’e sercizio della responsa- bilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovve- ro all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. L’art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da en- trambi i genitori (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione. Lo stesso articolo indica quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all’Istruzione, all’Edu- cazione e alla Salute (possono considerarsi tali, aggiungiamo a titolo esemplificativo, le decisioni relative al percorso formativo Francesca Giammona, D.S., Vicepresidente nazionale UCIIM LEGISLAZIONE SCOLASTICA Le richieste devono essere indirizzate a: consulenza@uciim.it La respondabilità genitoriale
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