La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2020 13 Data l’importanza della prima interpre- tazione integrale del Codice per le gene- razioni che seguirono (e per la dottrina), sembra opportuno individuare e riassume- re, in guisa di conclusione, sebbene in linea teorica, alcune cause che concorsero alla formazione della Scuola dell’esegesi nella prima metà dell’Ottocento. Una prima ragione è bene rappresentata dalla consapevolezza dell’importanza della codificazione. Questa prassi era necessaria per una semplificazione generale del dirit- to vigente, un testo di riferimento su cui attingere per risolvere le questioni fonda- mentali. Una seconda causa, intesa come legittimazione filosofica della dedizione al dettato codicistico senza lasciare spazi interpretativi, riguarda l’introduzione del principio della separazione dei poteri sui cui si fonda lo Stato moderno: la funzione giudiziaria non poteva, in alcun modo, so- stituirsi alla funzione legislativa, creando a sua volta diritto. In modo simmetrico, un’altra causa legittimante è rappresenta- ta dal principio della certezza del diritto – nell’accezione corrente – in base al qua- le tutti devono conoscere in anticipo e con certezza l’apparato di norme da seguire: tale esigenza comporta l’impossibilità del giudice di risolvere la causa attraverso l’in- terpretazione della legge, obbligandolo a rendere esplicito un principio già implicito nella legge. Un ultimo aspetto riguarda pro- prio l’organizzazione delle scuole del dirit- to sotto la guida di Napoleone. La riforma prevedeva una trasformazione dell’inse- gnamento, il diritto doveva essere appreso in modo tecnico; le facoltà giuridiche dove- vano essere scuole professionali del diritto vigente. L’intenzione di fondo era quella di considerare superate le dottrine puramen- te giusnaturaliste e formare i nuovi giuristi sulla base del diritto positivo: le regole e gli insegnamenti, ora, dovevano essere il frutto stesso della nazione. In sostanza, dalla fase della produzio- ne giuridica illimitata della rivoluzione si passò alla constatazione di fatto che si era raggiunto un modello unanime da seguire con fedeltà, limitandosi, così, al puro inse- gnamento di tale modello; all’esegesi del Codice civile. dro nei casi in cui il giudice non fosse sta- to in grado di adempiere correttamente al precetto dell’articolo. Con la soppressione dell’art. 9 e senza tener conto delle cause storiche che avevano indotto i redattori a circoscrivere il problema, venne letto dai primi commentatori come una formula nella quale si poteva dedure la completezza del diritto. In realtà, esso venne interpretato dai primi commentatori «nel senso che si dovesse sempre ricavare dalla legge stessa la norma per risolvere qualsiasi controver- sia». Infatti, è attraverso le interpretazioni date all’art. 4 – e non all’idea di fondo dei redatti – che «è stato uno degli argomenti più frequentemente citati dai giuspositivi- sti per dimostrare che, dal punto di vista del legislatore, la legge comprende la di- sciplina di tutti i casi (cioè per dimostrare la d. d. completezza della legge)» (Bobbio, 1996, p. 71). L’importanza dell’art. 4 del Codice è te- stimoniata anche dal fatto che si produsse una considerevole quantità di interpreta- zioni sia sul complesso del Codice sia sulle singole disposizioni e, soprattutto, sulla re- lazione che intercorre tra la legge e il giu- dice – «dopo la rivoluzione, la legge sarà sempre più svincolata dalla sua immagine rivoluzionaria. Anzi, le dottrine liberali del- la Stato di diritto cureranno in modo parti- colare questo aspetto, quasi per nascondere l’origine rivoluzionaria della forza di legge, troppo legata alle minacce filosofiche con- trattualistiche, o ancora di più allo stesso potere costituente» (Fioravanti, 2009, p. 96). Da queste interpretazioni si formò la cosiddetta Scuola dell’esegesi, che costituì la prima classe dei commentatori del Codice civile. Un altro aspetto assai rilevante per la dottrina di inizio Ottocento era esempli- ficato dal concetto di uniformità del dirit- to. «Questa è l’idea di fondo che corre per tutta la cosiddetta scuola dell’esegesi, una scuola giuridica vitale in Francia almeno per tutta la prima metà dell’Ottocento». In particolare, lo stile assunto dalla Scuola fu quello di analizzare ed insegnare il diritto «con la tecnica del commento articolo per articolo» (Petronio, 2002, p. 124; Tarello, Cultura giuridica e politica del diritto, il Mulino, Bologna 1988, p. 71).
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