La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2020 11 ordine. L’aspetto che occorre delineare (e di- stinguere) è la transizione (e l’evoluzione) dell’elaborazione testuale, in quanto «i progetti ispirati alle idee del giusnaturalismo razio- nalistico rappresentavano la Rivoluzione nel punto culminate della parabola, quando essa voleva fa- re tabula rasa di tutto il passato: il ritorno alla na- tura, a cui tali progetti si ispiravano, voleva appun- to essere una sfida al pas- sato, alla disciplina giuri- dica che il diritto romano, la monarchia francese e le altre istituzioni tradizio- nali, erano venuti crean- do […]». La Commissione creata da Napoleone, in- vece, vide il problema da un punto di vista diverso, poiché «il nuovo codice non avrebbe dovuto co- struire un inizio, un punto di partenza assolutamente nuovo ed esclu- sivo, ma piuttosto un punto di arrivo e di partenza al tempo stesso, una sintesi del passato che non avrebbe dovuto escludere la sopravvivenza e l’applicazione del diritto precedente, almeno in quei casi per i quali la nuova legislazione non stabilisse alcuna norma» (Bobbio, 1996, p. 66). Un aspetto di notevole rilievo, sottoli- neato da alcuni acuti osservatori, riguarda il carattere esclusivo del nuovo modello normativo del Codice civile. Distinto in due elementi fondamentali. Il primo concerne l’esclusione di ogni al- tra fonte giuridica precedentemente in vi- gore nel territorio francese. Con la Legge 30 ventoso anno XII (21 marzo 1804) venne stabilito che dall’entrata in vigore del nuo- vo Codice ogni tipo di norma, consuetudine, dettato della giurisprudenza e altre fonti del diritto non avrebbero avuto più alcuna valenza giuridica – aspetto che sembri ri- levare il carattere positivistico della nuova codificazione – nelle materie disciplinate nel Codice del 1804. In questo modo veniva sione approfondita e dettagliata, alla qua- le, in numerose sedute, partecipò anche Napoleone. All’approvazione dei vari tito- li del progetto seguirono 34 leggi separate che vennero successivamente raccolte nel 1804 sotto il nome di Codice civile dei fran- cesi e mutuato nella seconda edizione in Code Napoléon . Il progetto che venne approvato, dun- que, si allontanò dalle posizioni giusnatura- liste, rappresentando in modo sistematico quella tradizione francese del diritto che era stata tanto osteggiata durante gli anni della Convenzione, all’apice dell’esperien- za rivoluzionaria. Il dibattito sull’art. 4 e la Scuola dell’esegesi Per comprendere pienamente l’evoluzio- ne dei progetti fino all’approvazione finale del nuovo Codice civile, occorre inquadrare il contesto storico nel quale si svolgono le azioni dei protagonisti, l’impatto destato dall’imponente crollo di un ordine politi- co e l’irruenza di una successione di eventi governata da una classe troppo colta per rimanere soggiogata al potere ma allo stes- so tempo incapace di istituire un nuovo
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