La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2020 10 razione dei principi cara al giusnaturalismo razionalistico. Questo progetto, dunque, composto da ben 1004 articoli, rappresen- tava una ampia elaborazione tecnica della prassi giuridica, abbandonando in modo de- finitivo l’ispirazione di carattere giusnatu- ralista. Anche se questo progetto non venne approvato, ma sicuramente si tratta del più discusso, ebbe una considerevole influenza sulla formazione del Codice definitivo. L’ascesa di Napoleone al potere sempli- ficò la strada da percorrere per arrivare alla stesura finale del progetto di Codice civile. Con l’art. 39 della Costituzione del 1799 si cercò di centralizzare il potere nelle mani del primo console Napoleone; Cambacérès, già ministro della giustizia; e Lebrun, in- caricato delle questioni finanziarie. Circa sei mesi dopo, Napoleone fece riprendere i lavori di codificazione sotto l’egida di al- cuni importanti giuristi: Tronchet, Bigot- Préameneau, Portalis e Maleville come redattore. Un ruolo fondamentale in que- sta commissione di “esperti” fu svolto con impegno da Jean-Étienne-Marie Portalis (1746-1807), non solo per la preparazione eclettica ma soprattutto per la sua conce- zione filosofica e giuridica molto lontana da quella che aveva ispirato la rivoluzione un decennio prima e, in particolare, i progetti rivoluzionari durante la Convenzione. Il giu- rista francese aveva già manifestato la sua concezione di fondo in un volume intitolato Dell’uso e dell’abuso dello spirito filosofi- co durante il secolo XVIII . In quest’opera emerge già chiaramente la sua posizione di contrasto con il razionalismo di matrice illuminista – il quale stava assumendo una posizione dominante tra gli intellettuali del secolo – riservando una critica al sistema di pensiero kantiano. Secondo Portalis, il ri- fiuto della tradizione e della cultura antica (quella sua istanza a voler cancellare il pas- sato senza far rimanere alcuna traccia) por- tò a quelle posizioni oltranziste che ebbero un’influenza negativa sullo sviluppo della rivoluzione (Cfr. Bobbio, Il positivismo giu- ridico , Giappichelli, Torino 1996, p. 64-65). La Commissione, in poco tempo, e an- che con l’aiuto delle vecchie versioni, ela- borò un progetto che fu subito sottoposto al Consiglio di Stato. Si ebbe una discus- costituire un unico corpo normativo. Il giurista francese presentò il suo primo progetto di Codice nel 1973, l’atmosfera nella quale si discuteva era ancora piena di ideali e le questioni di natura “politica” sembravano molto più urgenti da risolvere. Il testo proposto si basava su tre elementi comuni nelle prime riflessioni, quali il ri- torno alle leggi naturali, unità del corpo e alla semplificazione. Il progetto era com- posto da 719 articoli e si fondava sulla con- cezione individualista e liberale e dunque, sulla garanzia delle libertà personali – nella forma privatista della libertà contrattuale – e dell’uguaglianza dell’individuo davanti alla legge. Il testo che venne accolto con una certa euforia, visto anche come la pri- ma prova di superamento del vecchio regi- me, ma poco dopo fu scartato dai deputati dell’assemblea perché considerato trop- po dettagliato in termini giuridici mentre lasciava poco spazio all’interpretazione filosofica. Un anno dopo, nel settembre del 1974, Cambacérès presentò all’assemblea un se- condo progetto, molto più snello del prece- dente, comprendeva solo 287 articoli, che definiva le leggi “fondamentali” di un siste- ma normativo: si trattava solo dei principi fondamentali sui quali dovevano basarsi i giudici per decidere quale procedimento intraprendere nel caso concreto. Questa volta la concezione di fondo rispecchiava alcuni principi fondamentali dell’uomo in relazione alla società, che venivano enu- cleati all’interno della tripartizione del te- sto: la padronanza individuale; soddisfare bisogni primari; disporre dei beni sufficien- ti per la prima famiglia. Il progetto però non andò oltre la discussione del decimo ar- ticolo che, per cause di instabilità politica e contrasti evidenti sui principi fondanti, fu abbandonato dallo stesso redattore. Il terzo progetto venne presentato da Cambacérès nel 1976, durante la fase del Direttorio. Questo testo presenta una in- versione di rotta dai precedenti, forse in ragione della troppa riluttanza dei vecchi giuristi che con la fine del Terrore avevo ri- acquistato rilevanza oppure per la caduta di quelle idee rappresentate da Robespierre, in quanto non vi si trova più quella elabo-

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