La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2020 9 Le concezioni giuridiche e l’elaborazione del Code civi l dei francesi «Le vicende della Rivoluzione francese hanno segnato una profonda svolta nella storia del diritto europeo. Le innovazio- ni introdotte nel corso dei due anni in cui operò l’Assemblea nazionale Costituente, dal 1789 al 1791, furono di tale portata da influenzare, direttamente e indirettamen- te, non solo la storia costituzionale della Francia ma anche le scelte e le tendenze maturate sul continente nel corso dell’Ot- tocento» (Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa , il Mulino, Bologna 2007, p. 429). La riflessione, e conseguenze dibattito giuridico, alla base dei primi anni dell’ul- tima decade del Settecento sono il frutto di un più ampio processo di elaborazione teorica, culminato nel pensiero illuministi- co. L’idea stessa della codificazione si è svi- luppata nella seconda metà del Settecento ma è stata attuata, secondo la declinazione moderna – di matrice illuminista – solo at- traverso il secolo successivo. Questa linea di pensiero, però, non è stata recepita tut- ta allo stesso modo e, in alcuni casi, co- me nei paesi anglosassoni, non è stata mai applicata. Nella storia giuridica occidentale so- no solo due le principali codificazioni che hanno avuto un impatto sullo sviluppo della civiltà europea. La prima, quella più anti- ca, è il processo di codificazione avviato da Giustiniano (raccolto nel Corpus iuris civi- lis ), su cui si è basata tutta l’elaborazione del diritto comune romano nell’età medie- vale ma anche (con diverse modalità) nel periodo successivo. L’altro periodo di codi- ficazione è quello avviato nel momento ri- voluzionario e conclusosi con la promulga- zione del Codice Napoleone. Esso ha avuto una forte influenza in molti paesi europei nei due secoli successivi. Tuttavia, anche se questi processi di codificazione hanno pro- dotto una trasformazione sostanziale nelle epoche successive, soltanto con la codifi- cazione napoleonica abbiamo un processo compiuto di elaborazione ed organizzazione delle norme. In principio, i giuristi francesi che pre- sero parte alla rivoluzione, sulla base del principio di razionalizzazione del comples- so giuridico, si proposero di semplificare il corposo sistema di norme giuridiche fun- zionale all’ Ancien Régime con lo scopo di costituire in sua vece un sistema giuridico basato sulla natura, il quale doveva essere la rappresentazione delle leggi universali dell’uomo. «Basta leggere la Dichiarazione dei diritti del 1789, in cui troviamo una sola volta la parola “costituzione”, e ben nove volte, e sempre in punti decisivi, la parola “legge”. È infatti la legge – una legge unica, abrogativa dei privilegi dell’antico regime – ciò che serve a garantire i diritti indivi- duali e soprattutto il principio di uguaglian- za» (Fioravanti, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali , Laterza, Roma-Bari 2009, p. 96). Ciò che realmente cambia è la visione dei giuristi al diritto: la norma doveva essere funzione dell’uo- mo. La volontà di attuare una codificazio- ne semplice e compatta del diritto era già chiaramente espressa nella Costituzione ri- voluzionaria del 1791 nel Titolo Disposizioni fondamentali garantite dalla Costruzione , dove si faceva riferimento a un codice di leggi civili per tutto il territorio del nuo- vo regno. Il medesimo principio è anche espresso nell’art. 85 della Costruzione del 1973, il cui titolo riporta Della giustizia ci- vile e prevede un codice uniforme per tutta la «Repubblica». Sebbene questa forte spinta illuminista e giusnaturalista abbia portato al centro del dibattito delle aule rivoluzionarie il princi- pio della codificazione del diritto francese, la prospettiva di un forte codice improntato sulle idee illuministe – ma anche rousseau- iana – e rivoluzionare sfumò lentamente. Quello che si ottenne, sul piano dei conte- nuti, fu però l’unificazione della tradizione giuridica francese. Il protagonista principale della prima fase di ispirazione giusnaturalista, fu Jean- Jacques Régis de Cambacérès (1753-1824), il quale presentò tre progetti di Codice civi- le in un lasso di tempo molto ravvicinato ma nessuno di questi fu in definitiva approvato dall’assemblea. Ogni progetto aveva una forma propria, in relazione alle mutate con- dizioni politiche, ma l’idea di fondo a cui si ispirava il lavoro comune era la necessità di

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