La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2020 8 Philippe Antoine Merlin apparso in Francia tre anni dopo il Code civil francese. Secondo il giurista italiano, nei suoi pri- mi usi, il termine codice aveva un signifi- cato molto più elastico, annoverava al suo interno una molteplice quantità di raccolte diverse, aveva un certo sistema ma non era organico e la dispersione delle leggi genera- va incertezza nell’applicazione al fatto con- creto. Questi furono i principali motivi per i quali «si credette di doverle riunire in una sola raccolta e formare un tutto. Ecco l’o- rigine dei codici» (Regis, Dizionario legale teorico-pratico , Torino 1816, p. 270-271). La necessità che aveva condotto al pro- cesso di formazione codicistico, dunque, si traduceva nella con- sapevolezza di organiz- zare diversamente la struttura della società partendo proprio dalle leggi. Nell’idea dei giu- risti, il Codice doveva essere quello strumen- to in grado di riordina- re il flusso delle leggi «accresciute a dismisu- ra». Inoltre, e questo sembra essere il punto chiave, doveva essere il testo normativo in cui delineare e comporre un quadro giuridico siste- matico e organico nel quale attingere al fine di risolvere le frequenti antinomie tra le leggi. Nella seconda metà dell’Ottocento, però, perse quella portata enciclopedica propria della prima divulgazione per assumere un carattere concreto, capace di unificare un sistema giuridico. Questa tendenza unifica- trice, volta a creare un sistema giuridico, prendeva forma proprio durante la spinta dell’unificazione politica italiana e tede- sca (per quanto riguarda il contesto italiano Cfr., Ghisalberti, La codificazione del dirit- to in Italia 1865/1942 , Laterza, Bari 1985, p. 30 ss.). In breve, si trattava di affermare il carattere fondamentale del modello codi- cistico per la struttura di un sistema giuri- dico nazionale. Il processo di codificazione del diritto di un ordinamento statuale consi- steva nel rileggere il «processo legislativo» e rielaborarlo separando e riunendo in mo- do sistematico il corpo delle leggi facenti parte di un determinato campo giuridico: si trattava di semplificare il sistema giuridico e di adattarlo ai moderni sistemi nazionali. Una dimostrazione di questo modo di pensare ci è stata tramandata da uno dei più acuti studiosi italiani, Filomusi Guelfi, il quale ci riferisce che «lo scopo di fondo del codice civile dei francesi era stato quello di dare un diritti uguali a tutta la Francia, tenendo conto delle nuove dee moderne frutto della rivoluzione ed unificando i due principali elementi sto- rici del diritto francese; e che per parte sua, il codice civile italiano del 1865 aveva realizzato l’unità del diritto priva- to come complemento e rafforzamento dell’u- nità politica» (Petronio, La lotta per la codifi- cazione , Giappichelli, Torino 2002, p. 88). Secondo il giurista, dun- que, per Codice si in- tende una raccolta di norme e precetti che costituiscono un sistema compiuto, i cui rapporti giuridici esistenti si pre- sentano come un orga- nismo. Più in generale, è la riduzione a sistema di un complesso insieme di leggi che compongono un ramo specifi- co del diritto vivente. «Il codice quindi è un sistema legislativo : è come una grande e complessa legge. La forma più alta e ri- flessa, alla quale può levarsi la coscienza giuridica di un popolo, è il codice» (Guelfi, Enciclopedia giuridica , Napoli 1907, p. 96). In questo rapido excursus sulla riflessione giuridica ottocentesca sembra emergere l’i- dea e la convinzione che il Codice possa re- almente rappresentare un corpo organico e completo di leggi, una convinzione forse ere- ditata dai padri della Rivoluzione francese.

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