La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2020 7 Una nuova visione normativa della società Il terzo versetto della seconda conside- razione inattuale si apre con queste parole: «della storia ha bisogno in secondo luogo colui che custodisce e venera – colui che guarda indietro con fedeltà e amore, verso il luogo onde proviene, dove è divenuto; con questa pietà egli per così dire paga il debito della sia riconoscenza per la sua esistenza. Coltivando con mano attenta ciò che dura fin dall’antichità, egli vuole preservare le condizioni nelle quali è nato per coloro che verranno dopo di lui – e così serve la vita» (Nietzsche, Sull’utilità e il danno della sto- ria per la vita , Adelphi, Milano 1981, p. 24). Una riflessione sulla stagione normativa di inizio Ottocento è anche una considerazione sulla portata storica della scienza giuridica nella storia della civiltà. Il processo di rot- tura e, allo stesso tempo, di continuità sto- rica degli avvenimenti che si sono susseguiti dalla fine del Settecento al primo decennio dell’Ottocento ci consente di comprendere la radicale capacità dell’uomo di elaborare strumenti che gli consentano di porre e con- servare la vita nella storia. L’eredità della Rivoluzione Francese è raccolta, più che in ogni altro aspetto, nel lascito normativo nel periodo del dibattito pubblico sul futuro dell’organizzazione del nuovo Stato. Tutto il processo di elabora- zione (e sperimentazione) dei costituenti si consoliderà nel primo decennio dell’Otto- cento, in particolare, attraverso il Codice civile del 1804 in Francia e successivamente con il codice austriaco del 1811. Sulla base di questo modello normativo, come vedre- mo nel terzo paragrafo, si cercherà di ri- organizzare in modo complementare molti aspetti della società francese imperiale, il cui principio sarà riaffermato dopo la re- staurazione. Ma, dunque, cosa si intende per Codice nell’Ottocento? Ripercorrendo la letteratura giuridica ita- liana sulla definizione originaria del termi- ne, emergono diverse letture che, se para- gonate all’età medievale, sembrano dare un ruolo specifico, benché non completamente chiaro, alla formulazione dei primi codici moderni. Nel Dizionario legale del 1834, il giurista napoletano Pasquale Liberatori (il quale fu anche il curatore) propose una de- finizione dinamica del Codice, inteso come «il libro delle leggi diverse contenute nei rescritti gl’imperatori, compitato per ordi- ne prima di Teodosio e poi di Giustiniano; ed ora adoperasi anche a significare qualunque corpo di leggi, compilato per uso di alcu- no stato e città, e prende i nomi di codi- ce civile , criminale , militare , secondo che comprende leggi riguardanti cose civili, cri- minali etc.» (Liberatori, Dizionario legale , Napoli 1834, p. 96). Più nel dettaglio, nel modello normativo moderno di stampo otto- centesco si configurava un quadro giuridico composto da un corpo di leggi che aveva il preciso scopo di organizzare e fissare i rap- porti reciproci, dalla famiglia alla comuni- tà, tra i membri della medesima società. Un’altra definizione pragmatica del Codice, in cui emerge tutta l’esigenza di una nuova visione normativa per l’era mo- derna, la si può trovare anche nel Dizionario di Giuseppe Maria Regis del 1816, la qua- le ricalca la medesima voce del Repertorio universale e ragionato di giurisprudenza di RIFLESSIONI SULL’INTRODUZIONE DEL MODELLO NORMATIVO CODICE NELL’OTTOCENTO Valerio Valenti, Specializzando Scuola Europea di Parma
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