Luglio-Agosto 2017

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2017 44 l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella vo- lontà che la frase denigratoria sia conosciu- ta da più persone, essendo pertanto neces- sario che l’autore della diffamazione comu- nichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con modalità tali che la notizia pervenga sicuramente a cono- scenza di altri. È del tutto evidente, quindi, che il sistema di comunicazione gestita da WhatsApp sia un mezzo attraverso cui possa realizzarsi la fat- tispecie penalmente rilevante descritta. Come è stato evidente alla Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, precisare che se si offende qualcuno tramite un post pubblicato sulla bacheca di Facebook , si ri- scontrano gli estremi del reato di diffama- zione aggravata. Suddetta aggravante si giustifica per via della capacità di internet di coinvolgere e raggiungere molte persone, provocando quindi un danno diffuso e mag- giore alla persona. La Cassazione precisa che il numero di amicizie su Facebook ha la capacità di rag- giungere un numero indeterminato di perso- ne e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati. E ciò vale anche se il profilo è «chiuso». Da un punto di vista pratico, ciò significa che il procedimento deve necessariamente avviarsi tramite una denuncia da presentare presso i Carabinieri o la Procura della Re- pubblica territorialmente competente. La competenza è del Tribunale ordinario. La denuncia-querela si può presentare davanti ai Carabinieri, la polizia postale o presentandosi direttamente presso la Procu- ra della Repubblica. Se nei primi due casi la vittima potrà limitarsi a esporre verbalmen- te il crimine (saranno le forze dell’ordine a redigere il verbale e a compilare l’atto da sottoscrivere), nel secondo caso si deposita un atto già compilato dal proprio avvocato. Fondamentale è indicare le prove. Le prove, infatti, costituiscono l’elemento determinante che potrà costituire la buona riuscita o meno del procedimento penale. Nella denuncia-querela oltre all’indicazio- ne delle proprie generalità, è opportuno tra- scrivere integralmente il post offensivo non- ché la data e l’ora del medesimo. È inoltre importante precisare quando si è venuti a co- noscenza della diffamazione: è da questo momento, infatti, che decorre il termine di tre mesi per il deposito della querela. La denuncia deve altresì evidenziare il post offensivo subito, ad esempio riportando i commenti degli altri lettori nonché indican- do il numero di persone che hanno letto o avrebbero visto la pubblicazione incriminata. Tale descrizione è fondamentale anche per dimostrare l’incisività della diffamazio- ne perpetrata a proprio danno. In conclusione, è bene ricordare, che il querelante diffamato potrà ottenere il ri- sarcimento dei danni economici e morali sofferti a seguito della diffamazione, costi- tuendosi parte civile nel procedimento pe- nale in questione. Dal punto di vista civili- stico, è previsto il risarcimento del danno, anche a prescindere del configurarsi delle fattispecie di reato appena analizzate. Secondo l’art. 2043 c.c., infatti, qualun- que fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Delineati i profili di responsabilità, che emergono dalle fattispecie attenzionate, risulta più che mai chiaro che al di là delle regole che dovrebbero regolare i gruppi e le chat tra i genitori, grande risonanza dovreb- be essere rivolta al ruolo che i genitori oggi hanno nella nostra società. Mentre si progettano corsi per aiutare e guidare i giovani all’uso consapevole di inter- net nelle sue varie esplicazioni non sarebbe il caso di strutturare percorsi formativi an- che per i genitori, che forse oggi più che mai necessitano di un supporto orientativo volto ad un essere consapevoli del ruolo che hanno di primi educatori dei loro figli. Ricordiamo che oggi essere genitori nella società del tutto è permesso e del tutto è possibile annulla il senso della responsabili- tà condivisa e delega ad altri il ruolo di ge- stori di spazi e tempi, mezzi e strumenti. Non è forse un fallimento per un adul- to/genitore essere chiamato e guidato dal Di- rigente Scolastico per una chat poco chiara o essere invitato ad usare il gruppo genitori per uno scopo piuttosto che per un altro?

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