Luglio-Agosto-2013

XIII LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni, quando siano trascorsi 16 giorni dalle sue dimissioni senza l’effet- tuazione della convocazione, la stessa è compito del vicepresidente vicario o, in sua assenza, di un altro vicepresidente. 3. Nel caso di decadenza o di sfiducia del pre- sidente, da parte di almeno i due terzi dei componenti del consiglio nazionale previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello sta- tuto, per gravi e comprovati motivi, per l’ordinaria amministrazione assume la fun- zione di presidente il vicepresidente vica- rio, che convoca immediatamente un nuovo congresso nazionale per gli adempimenti previsti dallo statuto. Art. 19 Consiglio di presidenza nazionale 1. La composizione, articolazione e i compiti del consiglio di presidenza sono definiti dall’art. 13, comma 5 dello statuto e dal presente articolo del regolamento organico nazionale. 2. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi com- ponenti previsti dall’art. 13, comma 5, punto 5.1 dello statuto. 3. Il consiglio di presidenza è presieduto dal presidente nazionale. 4. Partecipano al consiglio il consulente eccle- siastico nazionale, la segretaria nazionale e l’amministratore nazionale. 5. Il presidente può invitare alle sedute del consiglio di presidenza i delegati nazionali delle attività ed esperti. 6. Il consiglio di presidenza può avvalersi del consiglio e dell’opera di soci particolar- mente competenti. Art. 20 Consiglio nazionale 1. La composizione, l’articolazione e i compiti del consiglio nazionale sono definiti dal- l’art. 13, comma 6 dello statuto e dal pre- sente articolo del regolamento organico na- zionale. 2. II consiglio nazionale dura in carica 4 anni. 3. Il consiglio nazionale è eletto dal congresso nazionale ordinariamente alla scadenza del quadriennio o straordinariamente secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2 del presente regolamento organico nazionale. 4. Il consiglio nazionale è convocato dal presi- dente nazionale di sua iniziativa o su ri- chiesta di almeno un terzo dei componenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto. 5. Il consiglio nazionale è presieduto dal pre- sidente nazionale. 6. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello sta- tuto. 7. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei com- ponenti previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto. 8. Il consulente ecclesiastico partecipa al con- siglio con diritto di parola e voto consulti- vo. Il consulente ecclesiastico nazionale è nominato dalla CEI, su una terna di nomi proposta dal consiglio nazionale. 9. I presidenti emeriti partecipano al consiglio con diritto di parola e voto consultivo. 10. Il segretario nazionale, se non consigliere, partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo. 11. L’amministratore, se non consigliere, par- tecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo. 12. Gli eventuali esperti partecipano al consi- glio solo con il diritto di parola. 13. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostitu- zione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del consiglio nazionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assen- tato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute. 14. I verbali dei consigli devono essere acces- sibili a tutti i soci. Art. 21 Consiglio delle regioni 1. La composizione, l’articolazione e i compiti del consiglio delle regioni sono definiti dal- l’art. 13, comma 7 dello statuto e dal pre- sente articolo del regolamento organico na- zionale. 2. Il consiglio delle regioni dura ordinariamen- te in carica 4 anni. Ha una durata inferiore in caso di indizione anticipata del congresso nazionale a norma dell’art. 17, comma 2 del presente regolamento organico nazionale 3. Il consiglio delle regioni è convocato dal presidente nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componen- ti previsti dall’art. 13, comma 7, punto 7.1 dello statuto. 4. Il consiglio delle regioni è presieduto dal presidente nazionale. 5. Le sedute del consiglio sono valide se è

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