Luglio-Agosto-2013

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 XIV presente almeno la metà più uno dei com- ponenti previsti dall’art. 13, comma 7, punto 7.1 dello statuto. 6. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti previsti dall’art. 13, comma 7, punto 7.1 dello sta- tuto. 7. Il consulente ecclesiastico partecipa al consiglio con diritto di parola e voto con- sultivo. 8. I presidenti emeriti partecipano al consiglio con diritto di parola e voto consultivo. 9. Il segretario nazionale, se non consigliere nazionale, partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo. 10. L’amministratore, se non consigliere na- zionale, partecipa al consiglio con diritto di parola e voto consultivo. 11. Gli eventuali esperti partecipano al consi- glio solo con diritto di parola. 12. I verbali dei consigli devono essere acces- sibili a tutti i soci. Parte VI MODALITÀ ELETTIVE DEGLI ORGANI NAZIONALI Art. 22 Norme generali comuni 1. Il voto riferito a persone è diretto e segreto. 2. I poteri di voto del congresso nazionale non si possono riferire al numero di soci di due diversi anni sociali. 3. L’elezione dei delegati al congresso nazio- nale avviene in primo livello nelle assem- blee sezionali elettive ed in secondo livello nei congressi regionali. 4. Per l’elezione dei delegati sezionali al con- gresso regionale che elegge i delegati re- gionali al congresso nazionale e per l’ele- zioni dei delegati del congresso regionale al congresso nazionale vanno seguite le in- dicazioni del presente regolamento organi- co nazionale. Art. 23 Assemblee sezionali elettive 1. Ogni delegato sezionale è portatore al con- gresso regionale di 5 voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti oltre ai 5 voti base. 2. Un socio della sezione assente all’assem- blea elettiva può delegare un altro socio della stessa sezione. 3. Ogni socio non può avere più di una delega. 4. La lista o le liste dei candidati delegati se- zionali deve/devono essere presentata/e alla commissione elettorale sezionale. 5. Ogni lista dei candidati deve essere presen- tata almeno da 3 soci e deve essere firmata per accettazione dai candidati. 6. Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, eventualmente arro- tondato per difetto, in ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere infe- riore a due. 7. In caso di più liste, l’attribuzione dei dele- gati eletti per ogni lista avviene con il me- todo proporzionale puro. 8. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell’assemblea sezionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione. 9. Il presidente sezionale rilascia ad ogni de- legato al congresso regionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è por- tatore. Art. 24 Congressi regionali 1. Ogni delegato regionale è portatore al con- gresso nazionale di 30 voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti oltre ai 30 voti base. 2. Un delegato sezionale impossibilitato a par- tecipare al congresso regionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da un al- tro delegato della stessa sezione. 3. Non è ammessa più di una delega alla stes- sa persona. 4. I voti dei delegati sezionali assenti al con- gresso regionale, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i delegati della stessa sezione in ordine di elezione, affinché ognuno, eccetto chi ha avuto at- tribuito i resti, abbia un multiplo di 5. 5. Se una sezione non ha nessun delegato pre- sente, i voti vanno persi. 6. La lista o le liste dei candidati delegati re- gionali deve/devono essere presentata/e alla commissione elettorale regionale. 7. Ogni lista dei candidati deve essere presen- tata da almeno 6 delegati e deve essere firmata per accettazione dai candidati. 8. Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, eventualmente arro- tondato per difetto, in ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere infe- riore a due. 9. In caso di più liste, l’attribuzione dei dele-

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