Luglio-Agosto-2013

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 XII 3. I raggruppamenti tra regioni devono essere comunicati al consiglio nazionale, che deve dare il proprio nulla-osta. In caso di con- tenzioso tra i raggruppamenti tra regioni e il consiglio nazionale, decide in via definiti- va il comitato dei probiviri con motivata delibera. 4. I raggruppamenti tra regioni non possono avere regolamenti propri, ordinamenti pro- pri e organi propri. Parte V AMBITO NAZIONALE Art. 17 Congresso nazionale 1. Il congresso nazionale è indetto ordinaria- mente ogni 4 anni dal presidente naziona- le, almeno 120 giorni prima dalla sua cele- brazione. 2. Il congresso è convocato anticipatamente: 2.1 in caso di dimissioni del presidente; 2.2 in caso di decadenza o sfiducia del pre- sidente; 2.3 su proposta di almeno i due terzi dei componenti del consiglio nazionale previsti dall’art. 13, comma 6, punto 6.1 dello statuto. 2.4 se la metà dei consiglieri eletti doves- se risultare decaduta o dimissionaria; 2.5 in caso di richiesta di almeno un terzo dei soci. Per i punti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 il presidente na- zionale convoca il congresso entro 15 giorni, se il presidente non adempie a questo compi- to, dal XVI giorno il congresso è convocato dal vicepresidente vicario o in sua assenza da un altro vicepresidente per tutti gli adempimenti previsti dallo statuto. Per il punto 2.2 il vicepresidente vicario o in sua assenza un altro vicepresidente convoca entro 15 giorni il congresso nazionale per tutti gli adempimenti previsti dallo statuto. 3. Al congresso partecipano i delegati eletti su base regionale. 4. L’avviso di convocazione contenente la da- ta, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno del congresso, deliberati dal consiglio naziona- le, deve pervenire ai soci per lettera o per e-mail e deve essere pubblicato sulla rivi- sta “La Scuola e l’Uomo” e sul sito dell’as- sociazione. 5. L’ordine del giorno deve prevedere la trat- tazione del tema congressuale, l’elezione della presidenza del congresso, l’approva- zione del regolamento congressuale, le de- signazioni della segreteria congressuale, della commissione verifica poteri, della commissione elettorale, dei componenti dei seggi elettorali, le relazioni del presi- dente, del segretario, dell’amministratore e del presidente del collegio dei revisori dei conti, la discussione e la votazione del- le mozioni, le eventuali modifiche allo sta- tuto, l’elaborazione, la discussione e l’ap- provazione delle linee progettuali dell’as- sociazione, le operazioni elettorali. 6. Al congresso compete: 6.1 eleggere 5 presidenti del congresso; 6.2 designare la segreteria congressuale, composta da almeno 5 membri, di cui uno con funzione di coordinatore; 6.3 designare la commissione verifica po- teri, composta almeno da 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; 6.4 designare la commissione elettorale, composta da almeno 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; 6.5 istituire almeno due seggi elettorali e designare per ogni seggio almeno 3 componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segre- tario; 6.6 discutere ed approvare il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme statutarie e delle indica- zioni del presente regolamento organi- co nazionale; 6.7 discutere e approvare le mozioni con- gressuali; 6.8 discutere e approvare le eventuali mo- difiche statutarie; 6.9 elaborare, discutere e approvare le li- nee progettuali dell’associazione; 6.10 eleggere il presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri com- ponenti del consiglio nazionale, il co- mitato dei probiviri, il collegio dei re- visori dei conti. 7. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i soci che ne facciano richiesta. 8. I verbali del congresso nazionale devono essere accessibili a tutti i soci, entro 30 giorni dalla conclusione del congresso Art. 18 Presidente nazionale 1. Al presidente nazionale compete quanto stabilito dall’art. 13, comma 4 dello statuto. 2. In caso di dimissioni del presidente, il con- gresso nazionale deve essere convocato dal

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