Luglio-Agosto-2013

XI LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 regolamento regionale e/o dall’ordinamen- to proprio. 5. Il consiglio è presieduto dal presidente re- gionale. 6. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei com- ponenti eletti. 7. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti eletti. 8. Il consiglio regionale dà attuazione alle de- libere del congresso regionale. 9. Approva il regolamento organico regionale. 10. Delibera l’eventuale adozione dell’ordina- mento proprio regionale. 11. Delibera l’eventuale rinuncia all’ordina- mento proprio regionale. 12. Delibera la progettazione quadriennale re- gionale. 13. Delibera la programmazione annuale re- gionale. 14. Mette in atto mirate strategie per il con- seguimento delle finalità associative e la promozione dell’associazione a livello re- gionale, secondo le linee progettuali deli- berate dal congresso regionale. 15. Supporta e monitora l’operato delle sezio- ni della regione. 16. Promuove e favorisce la nascita di nuove sezioni a livello regionale. 17. Delibera la natura e la modalità della par- tecipazione ad organismi di livello regio- nale e interprovinciale. 18. Delibera la partecipazione a eventuali raggruppamenti interregionali. 19. Favorisce il dialogo interassociativo. 20. Se la regione non abbia adottato un ordi- namento proprio, approva le spese pre- ventive e il rendiconto economico. 21. Se la regione abbia adottato un ordina- mento proprio, approva i bilanci, preven- tivo e consuntivo, annuali. 22. Delibera la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti dell’associazio- ne su proposta del consiglio sezionale. 23. Alle sedute del consiglio partecipa il con- sulente ecclesiastico regionale, con dirit- to di parola e voto consultivo. Il consu- lente ecclesiastico regionale è nominato secondo quanto previsto dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale. 24. In caso di ordinamento proprio, nomina un amministratore tra i soci della regione. 25. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostitu- zione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del consiglio regionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assen- tato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute. 26. La convocazione del consiglio regionale deve pervenire anche al presidente nazio- nale, il quale può partecipare al consiglio solo con il diritto di parola. 27. Al consiglio regionale sono invitati i con- siglieri nazionali della regione, che par- tecipano al consiglio con il solo diritto di parola. 28. I verbali del consiglio devono essere ac- cessibili a tutti i soci. Parte IV LIVELLI INTERMEDI FACOLTATIVI Art. 15 Raggruppamenti tra sezioni in ambi- to regionale 1. In ambito regionale le sezioni, con apposite delibere delle assemblee sezionali, possono costituirsi in raggruppamenti, sentito il pa- rere del consiglio regionale. 2. I raggruppamenti possono avere valenza in- tercomunale, provinciale e anche interpro- vinciale, su scelta delle diverse sezioni. 3. Ogni raggruppamento deve avere una pro- pria denominazione e può avere un proprio regolamento, che può anche prevedere de- gli organi propri. I regolamenti dei raggrup- pamenti tra sezioni devono essere coerenti con le finalità associative, i dettami statu- tari e le indicazioni del regolamento orga- nico nazionale. 4. I regolamenti dei raggruppamenti tra sezio- ni in ambito regionale devono essere comu- nicati al consiglio nazionale che deve dare il proprio nulla-osta. In caso di contenzioso tra i raggruppamenti delle sezioni e il con- siglio nazionale, decide in via definitiva il comitato dei probiviri con apposita delibe- ra motivata. 5. I raggruppamenti tra sezioni in ambito regio- nale non possono avere ordinamenti propri. Art. 16 Raggruppamenti tra regioni 1. Si possono costituire raggruppamenti tra regioni, sentito il parere del consiglio na- zionale. 2. Le regioni si possono aggregare, con appo- site delibere dei consigli regionali, solo a livello organizzativo.

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