Luglio-Agosto-2013

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 IV 6.3.4 deliberare le attività dell’Asso- ciazione; 6.3.5 nominare, tra i soci anche non consiglieri nazionali, il segretario nazionale e l’amministratore na- zionale; 6.3.6 nominare, tra i consiglieri nazio- nali, i delegati nazionali per le varie attività, stabilendone fun- zioni e compiti; 6.3.7 nominare, secondo le esigenze della progettazione quadriennale, eventuali esperti; 6.3.8 deliberare la costituzione delle nuove sezioni; 6.3.9 convalidare le elezioni dei Consi- gli sezionali e regionali, dei presi- denti sezionali e regionali e degli eventuali organi dei raggruppa- menti tra sezioni; 6.3.10 sciogliere, per comprovati moti- vi o per inattività, i Consigli se- zionali e regionali e nominare un commissario straordinario; scio- gliere, per comprovati motivi o per inattività, eventuali rag- gruppamenti tra sezioni e nomi- nare un commissario straordina- rio se dotati di organi propri; 6.3.11 esprimere pareri obbligatori, an- che attraverso una propria com- missione, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari deli- berati dai Consigli regionali su proposta dei Consigli sezionali; 6.3.12 stabilire la quota annuale di iscrizione all’Associazione; 6.3.13 approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, demandando al presidente na- zionale, ove occorra, l’adempi- mento delle formalità previste dalla legge per la sua presenta- zione agli Uffici competenti; 6.3.14 vigilare sugli organi di comuni- cazione e sulle pubblicazioni dall’Associazione; 6.3.15 verificare periodicamente l’an- damento generale dell’Associa- zione. 7. Consiglio delle Regioni 7.1 Il Consiglio delle Regioni è composto dai presidenti regionali, dai componen- ti del Consiglio di presidenza e dagli al- tri consiglieri nazionali. 7.2 Il Consiglio delle Regioni è l’organo di indirizzo e di controllo dell’Associazio- ne, secondo le linee progettuali delibe- rate dal Congresso nazionale. 7.3 Di norma si riunisce una volta l’anno. 8. Comitato dei probiviri 8.1 Il Comitato dei probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due sup- plenti. 8.2 Il Comitato, tra i componenti effettivi, elegge il presidente e nomina il segre- tario. 8.3 Al comitato compete: 8.3.1 deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli regionali, sentito il parere obbli- gatorio del Consiglio nazionale; 8.3.2 giudicare le controversie tra i soci. 9. Collegio dei revisori dei conti 9.1 Il Collegio dei revisori dei conti è com- posto da tre componenti effettivi e da due supplenti. 9.2 Il Collegio, tra i componenti effettivi, elegge il presidente e nomina il segre- tario. 9.3 Il Collegio verifica la regolarità dell’an- damento amministrativo e finanziario dell’Associazione e ne relaziona al Con- gresso. 9.4 Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, in- terviene con diritto di parola alle riu- nioni del Consiglio nazionale, quando all’ordine del giorno siano posti argo- menti di carattere amministrativo e fi- nanziario. Art 14. Consulenti ecclesiastici 1. I consulenti ecclesiastici sono presbiteri no- minati dalla competente autorità ecclesia- stica che partecipano alla vita dell’Associa- zione e ne accompagnano le attività, allo scopo principalmente di alimentare la vita spirituale e la missione apostolica dei soci nell’ambito dell’azione educativa sia per- sonale che associata. 2. I consulenti ecclesiastici partecipano, in ba- se alla loro nomina, agli organi associativi.

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