Luglio-Agosto-2013
III LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 1.4 Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio. Art. 12 Livelli intermedi facoltativi 1. In ambito regionale si possono costituire raggruppamenti tra sezioni con eventuali organi propri definiti a livello locale. 2. Si possono costituire raggruppamenti tra Regioni, solo a livello organizzativo. Art. 13 Organi nazionali 1. Il livello nazionale si articola nei seguenti organi: 1.1 Congresso nazionale 1.2 Presidente nazionale 1.3 Consiglio di presidenza 1.4 Consiglio nazionale 1.5 Consiglio delle Regioni 1.6 Comitato dei probiviri 1.7 Collegio dei revisori dei conti. 2. Le modalità operative di elezione e l’orga- nizzazione degli organi del livello nazionale sono stabiliti dal Regolamento organico na- zionale, sempre secondo i principi del pre- sente Statuto. 3. Congresso nazionale 3.1 Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti su base regionale. 3.2 È convocato ordinariamente ogni quat- tro anni dal presidente nazionale. Straordinariamente può essere convo- cato su proposta del Consiglio naziona- le o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. 3.3 Al Congresso nazionale compete: 3.3.1 elaborare ed approvare le linee progettuali dell’Associazione; 3.3.2 apportare modifiche allo Statuto; 3.3.3 eleggere il presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti del Consiglio nazio- nale, il Comitato dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti. 4. Presidente nazionale 4.1 Al presidente nazionale compete: 4.1.1 rappresentare legalmente l’Asso- ciazione; 4.1.2 dirigere, coordinare e promuove- re l’attività generale dell’Asso- ciazione secondo le linee proget- tuali approvate dal Congresso na- zionale; 4.1.3 convocare e presiedere il Consiglio di presidenza, il Consiglio naziona- le e il Consiglio delle Regioni; 4.1.4 stipulare contratti e convenzioni deliberati dal Consiglio nazionale; 4.1.5 dirigere direttamente, o median- te un collaboratore, gli uffici centrali dell’Associazione; 4.1.6 delegare eventualmente i presi- denti regionali e sezionali a rap- presentare l’Associazione per l’attuazione di particolari compiti istituzionali; 4.1.7 presentare al Congresso nazionale la relazione sull’attività dell’As- sociazione. 5. Consiglio di presidenza 5.1 Il Consiglio di presidenza è composto dal presidente e da 4 vicepresidenti di cui uno con funzione vicaria. 5.2 I vicepresidenti collaborano responsa- bilmente con il presidente nazionale nel dirigere, coordinare e promuovere le attività dell’Associazione. 6. Consiglio nazionale 6.1 Il Consiglio nazionale è composto da 13 componenti eletti, dai componenti del Consiglio di presidenza e dal primo dei non eletti dei candidati presidenti che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi. In caso di un solo candidato presidente o del non raggiungimento del quorum del primo dei non eletti, i componenti eletti del Consiglio nazio- nale sono 14. 6.2 Il Consiglio nazionale è l’organo che progetta, delibera e verifica l’attività dell’Associazione, secondo le linee pro- gettuali approvate dal Congresso nazio- nale. 6.3 Nello specifico al Consiglio nazionale spetta: 6.3.1 eseguire i deliberati del Congres- so nazionale; 6.3.2 strutturare la progettazione qua- driennale; 6.3.3 redigere la programmazione an- nuale;
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