Luglio-Agosto-2013
V LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 Art. 15 Durata degli organi associativi 1. Gli organi associativi sono eletti ogni 4 anni. Art. 16 Cariche sociali 1. Non è consentito il cumulo degli incarichi di presidente sezionale, regionale, naziona- le e di eventuale presidente di raggruppa- mento tra sezioni, né il cumulo dell’incari- co di presidente regionale con quello di componente del Consiglio di presidenza na- zionale o di Consigliere nazionale. L’opzio- ne deve essere esercitata entro 30 giorni dall’avvenuta elezione. 2. I presidenti sezionale, regionale e gli even- tuali presidenti di raggruppamenti tra se- zioni possono essere eletti per un numero massimo di due mandati consecutivi. Il presidente nazionale può essere eletto per un numero massimo di due mandati an- che non consecutivi. 3. Tutte le cariche sociali sono gratuite. 4. Per garantire l’autonomia associativa, l’as- sunzione della responsabilità di presiden- za, dalla dimensione sezionale a quella na- zionale, è incompatibile con la contempo- ranea assunzione delle cariche di presiden- te o segretario in partiti politici e sindaca- ti, a livello locale e nazionale, nonché in associazioni e fondazioni solo a livello na- zionale. 5. I soci che hanno ricoperto la carica di pre- sidenti nazionali possono assumere la quali- fica di presidenti emeriti e partecipano alle sedute del Consiglio nazionale con diritto di parola e voto consultivo. Art. 17 Patrimonio 1. Il patrimonio dell’Associazione ai vari li- velli è costituito: dai contributi dei soci, di Enti e di privati; da altri proventi deri- vanti dallo svolgimento delle attività sta- tutarie; da eventuali legati e donazioni; da beni mobili e immobili. Esso compren- de anche tutti i mezzi finanziari a disposi- zione delle Sezioni e dei Consigli regionali che non abbiano adottato l’ordinamento proprio. 2. Non è in alcun modo consentita la distribu- zione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la desti- nazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 3. In caso di scioglimento dell’UCIIM il patri- monio netto verrà destinato ad Associazioni d’ispirazione cattolica e che siano senza fi- ni di lucro, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destina- zione imposta dalla legge, secondo le deci- sioni del Congresso nazionale. 4. L’esercizio economico finanziario, a tutti i livelli dell’Associazione, coincide con l’an- no solare. Art. 18 Santo Patrono 1. Il Santo Patrono dell’Associazione è S. Tom- maso d’Aquino. Art. 19 Regolamento organico nazionale 1. L’approvazione del Regolamento organico nazionale spetta al Congresso nazionale, che con motivata delibera contenente pre- cisi orientamenti può delegare il Consiglio nazionale, che dovrà provvedere a delibe- rare entro quattro mesi dalla conclusione del Congresso nazionale. Art. 20 Modifiche allo Statuto 1. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate da un Congresso nazionale nel quale siano rappresentati almeno i due ter- zi dei soci. 2. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci rap- presentati in Congresso. Approvato dal Congresso Nazionale il 9 dicem- bre 2012
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