Luglio-Agosto-2012
eventuali problemi sottostanti. Alla luce delle più recenti pronunce della giustizia amministrativa, si cercherà di esa- minare i tratti fondamentali in cui si può ar- ticolare la tutela giurisdizionale ammessa dall’ordinamento contro i risultati scolasti- ci. Per il genitore che intenda impugnare una valutazione negativa o una bocciatura, l’interesse preliminare è quello di procurar- si la documentazione necessaria a suffraga- re la propria tesi circa l’erroneità del giudi- zio espresso; il procedimento è quello ordi- nario di accesso ai documenti amministrati- vi disciplinato dagli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990 (10), e pertanto il richiedente deve dimostrare di essere portatore di un «interesse diretto, concreto e attuale, cor- rispondente a una situazione giuridicamen- te tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (art. 22, comma 1, lett. b ). Recentemente si è pronunciato sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7650 del 28.10.2010, sulla quale vale la pena sof- fermarsi e incentrare l’attenzione. Si trattava di un giudizio di appello av- verso una sentenza del TAR Lazio, Roma, che aveva riconosciuto fondato il diniego di accesso formulato dal dirigente scolastico di un liceo classico ai genitori di uno stu- dente che pretendevano l’ostensione degli elaborati scritti del proprio figlio e degli al- tri compagni di classe (IV ginnasio) nelle materie di inglese, italiano, greco e mate- matica, oltre che ai registri personali delle insegnanti delle citate materie. Il giudice di primo grado aveva limitato l’accoglimento all’istanza degli interessati di accedere agli elaborati concernenti il proprio figlio, oltre ai registri di classe, mentre aveva respinto la richiesta di acces- so alle copie di tutti i compiti svolti dall’in- tera classe, nel presupposto che l’interesse diretto dei ricorrenti si concretizzasse esclusivamente nella tutela della posizione del proprio figlio, mentre l’analisi degli ela- borati degli altri studenti della classe costi- tuiva un raffronto di situazioni disomogenee tra loro e di scarsa utilità per l’interesse azionato. I genitori hanno impugnato in appello ta- le sentenza, sulla base di un orientamento consolidato presso il Consiglio di Stato che in passato si era pronunciato favorevolmen- te all’accesso anche agli elaborati dei com- pagni, ritenendo che esistesse un interesse dei genitori a siffatta esibizione, poiché essi «non possono considerare e valutare il trat- tamento riservato al figlio se non in compa- razione con quello riservato agli altri alun- ni della classe» (11). L’unico limite al diritto di accesso, dun- que, poteva essere il rispetto della riserva- tezza degli altri studenti coinvolti nella di- samina. Nel caso in oggetto, la VI Sezione del Consiglio di Stato cambia completamen- te registro, e focalizza la propria attenzione sul lodevole interesse dei genitori dichia- rando che costoro hanno un interesse diret- to, concreto e attuale solo nei confronti della vicenda del proprio figlio, tanto più che la valutazione didattica non viene svol- ta per scegliere comparativamente il mi- gliore in un gruppo (il che potrebbe dar luo- go a discriminazione), ma è finalizzata a permettere al singolo allievo di procedere consapevolmente nella costruzione del pro- prio apprendimento (12). La pretesa di esaminare anche gli elabo- rati dei compagni del figlio si traduce, per il Consiglio di Stato, in una pretesa di control- lo generalizzato dell’azione della Pubblica Amministrazione: ma ciò, a termini dell’art. 24, c. 3 della L. n. 241/1990 è inammissibi- le. Dunque, nel caso esaminato, l’esigenza della trasparenza della valutazione ha tro- vato un limite nell’esame di ciò che, in sen- so stretto, costituiva oggetto dell’interesse dei genitori, costoro dovevano capire per- ché il figlio non era stato ammesso alla 33 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXIX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2012 (11) Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, 3536. (12) Cfr. F. F ERRARA , Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il limite del controllo generalizzato sul- l’operato della pubblica amministrazione: il caso dei risultati scolastici (nota a Cons. Stato, 28.10.2010 n. 7650 sez. VI) in FORO AMMINISTRATIVO CDS, 2011, 1, 300.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=