Luglio-Agosto-2012
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXIX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2012 32 trasparenza, di fatto ci riporta indietro, verso una Scuola più proiettata nel selezio- nare che di promuovere. In effetti, tutto il gran dire che si fa sull’eccellenza e sul merito trova proprio nel voto la sua legittimazione, è con il voto che la scuola esprime il suo giudizio su alun- ni meritevoli e non meritevoli, capaci e in- capaci. Tuttavia il ritorno al voto, non è un’ope- razione destinata a semplificare la valuta- zione, ma a restituire anche al primo ciclo d’istruzione quella caratteristica di primo strumento selettivo che si credeva, chiusa per sempre. La tutela amministrativa e la tutela giurisdizionale delle valutazioni L’attribuzione dei crediti, l’ammissione agli esami di Stato, l’attribuzione del voto finale, e quindi l’applicazione del regola- mento (9) sono atti frequentemente oggetto di ricorso giurisdizionale da parte dei geni- tori degli alunni. In vista degli scrutini di fi- ne anno scolastico e dell’esame finale della scuola secondaria di primo e secondo è op- portuno affrontare un aspetto della valuta- zione didattica che, spesso, operatori e educatori della scuola non prendono in con- siderazione, cioè esaminare le conseguenze processuali della valutazione medesima. È prassi consolidata, per i dirigenti scola- stici, ricevere al termine dell’anno scolasti- co, la notifica di un ricorso giurisdizionale da parte di qualche genitore insoddisfatto della valutazione espressa nei confronti del proprio figlio. Sul piano didattico, quando ciò accade, è sicuramente il segnale di un «corto circui- to» nel rapporto scuola–famiglia; in altri termini, significa che nel corso dell’anno scolastico, per la negligenza di una delle due istituzioni, non vi è stato quel dialogo che consentisse di individuare e fronteggia- re per tempo, le lacune dell’alunno o gli d’istruzione, dovranno tener conto anche delle indicazioni espresse dall’INVALSI e dal- le principali rilevazioni internazionali. Per l’alunno disabile seguito da più insegnanti di sostegno, questi esprimeranno un unico voto o giudizio valutativo; per l’insegna- mento della religione cattolica la valutazio- ne continua ad essere effettuata con la «speciale nota» redatta dal relativo docen- te, senza attribuzione di voto numerico. Il personale non titolare della classe, che abbia svolto «attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’of- ferta formativa», e i docenti dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica «forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto rag- giunto da ciascun alunno» (art. 2, c. 5 e art. 4, c. 1). Questi principi che costituiscono il fon- damento dell’attività valutativa della scuo- la, certamente non sono nuovi, ma per la prima volta nell’ultimo decennio vengono evidenziati e proclamati in maniera com- plessiva e organica in un testo normativo. Bisogna ammettere che il ritorno, a più di dieci anni di distanza, alla valutazione decimale, rappresenta uno dei punti di cri- ticità. Per anni si è insistito nel sostenere che misurare una prestazione non è lo stesso che valutarla ; una cosa è valutare un pro- cesso, altra cosa valutare un prodotto. Si tratta di operazioni diverse che richiedono criteri operativi diversi. Si è detto che la votazione decimale è assolutamente inadeguata a fronte delle due operazioni del misurare e valutare, poi- ché il voto è utilizzato indifferentemente per ambedue. In altri termini, il voto è uno strumento assolutamente povero a fronte di quella cultura della valutazione che abbia- mo maturato nel corso degli ultimi qua- rant’anni. Pertanto, il ritorno al voto, giu- stificato in forza della semplicità e della (9) Essendo il D.P.R. n. 122/09 un regolamento delegato, mantiene la natura di atto amministrativo e, conse- guentemente, può essere impugnato dinanzi al TAR ma non innanzi alla Corte Costituzionale, per la sua natura di Giudice delle leggi. (10) Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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