Luglio-Agosto-2012

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXIX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2012 30 tipo si poteva giustificare in un esame d’istruzione obbligatoria, come si sa mira a orientare e non a formare, risulta assoluta- mente inadeguata per indicare di volta in volta il graduale livello di sviluppo di un alunno. D.P.R. n. 122/09 Tante le leggi e le circolari ministeriali negli ultimi venti anni, ma sicuramente quella che ha portato cambiamenti di rilie- vo alla valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli studenti è quella relativa al Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009), emanata in seguito a quanto prescritto dalla legge n. 169/2008 (3). Tale regolamento non ha mo- dificato sostanzialmente la prassi valutativa seguita degli anni precedenti, anzi ha pun- tualizzato diversi aspetti, introducendo al- cune novità e dando luogo a un nuovo qua- dro di riferimento normativo. Nel primo ar- ticolo, ricco di riferimenti pedagogico – nor- mativi, la valutazione è intesa quale ele- mento qualificante non solo dell’autonomia professionale del docente, nella sua duplice dimensione individuale e collegiale, ma an- che dell’autonomia didattica delle istituzio- ni scolastiche. Dallo stesso decreto si evin- ce, inoltre, richiamando l‘art. 21 della leg- ge 59/97 (4) e il Regolamento di autonomia di cui al D.P.R. 275/99 (5), che sono le isti- tuzioni scolastiche, nell’esercizio dell’auto- nomia didattica, a individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel ri- spetto della normativa nazionale (art. 4 comma 4 D.P.R. 275/99 ) La valutazione dell’alunno è posta in re- lazione al processo di apprendimento, al rendimento scolastico e al comportamento e gli obiettivi di apprendimento vengono definiti dal POF, nel rispetto degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 275/99, devono essere definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari e sentito il Consi- glio Nazionale della Pubblica Istruzione. È compito, inoltre, del Collegio dei Do- centi definire i criteri che assicurino omo- geneità, equità e trasparenza nella valuta- zione a livello di istituzione scolastica, in modo da garantire alle famiglie il diritto ad avere un’informazione trasparente, equa e tempestiva che permetta di seguire il pro- cesso di apprendimento dei propri figli. Tra le novità che hanno fatto più discute- re troviamo nel primo ciclo d’istruzione l’espressione in decimi della valutazione periodica e finale degli alunni e la valuta- zione del comportamento che viene espres- sa nella scuola primaria attraverso un giudi- zio collegiale dei docenti contitolari della classe ovvero dal docente unico. Nella secondaria di primo e secondo gra- do la valutazione del comportamento viene espressa collegialmente con voto numerico riportato anche in lettere. Agli Esami di Stato previsti (art. 11 del D.to L.vo 59/04) (6) al termine della scuola secondaria di primo grado, accede chi ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel compor- tamento, previo accertamento della fre- quenza di almeno due terzi dell’anno scola- stico, salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. La certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno è effettuata al termine della scuola primaria, secondaria di primo e se- condo grado, nonché con riferimento al- l’adempimento dell’obbligo di istruzione. Tale certificazione ha la finalità di soste- nere i processi di apprendimento, di favori- (3) Legge 30 ottobre 2008, n. 169 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008. (4) Legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». (5) Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (6) Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 5».

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=